Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 17-01-2011, n. 806 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Taranto confermò l’ordinanza 3.5.2010 della corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva respinto la richiesta di C.F. di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) con quella degli arresti domiciliari, per consentire all’imputato di sottoporsi a cure adeguate alle sue condizioni di salute.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 299 c.p.p., comma 4 ter, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto di superare il quadro clinico risultante dalla consulenza allegata all’istanza senza disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato, come impone l’art. 299 c.p.p., comma 4 ter.

2) violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere e di ritenere inadeguata quella degli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Quanto al primo motivo, invero, si ricorda che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio che "In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, – secondo il quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito – non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere" (Sez. 1^, 14.2.2008, n. 12698, Santapaola, m. 239374); e che "E’ comunque consentito al giudice di delibare l’ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito" (Sez. 6^, 9.1.2008, n. 4050, Mancuso, m. 238405; Sez. 1, 14.3.2010, n. 16547, Mulè, m. 246934).

Nel caso di specie il tribunale della libertà, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha appunto accertato, sulla base della stessa relazione medica in data 9.4.2010 del dott. C., allegata alla istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nonchè sulla base della perizia medica dei dott. S. e P. depositata solo quattro mesi prima, nel dicembre 2009, che il quadro clinico del C. continuava ad essere compatibile con il regime carcerario. In particolare il giudice del merito ha congruamente ritenuto che non occorresse disporre dopo soli quattro mesi una nuova perizia d’ufficio perchè nella stessa relazione del dott. C. (che aveva visitato da ultimo il C. in data 1.4.2010) era indicato come, rispetto ad una precedente visita dell’ottobre 2009 (e quindi anteriore alla perizia dei dott. S. e P.) il quadro psicopatologico (stato ansioso depressivo, reattività alla carcerazione) del detenuto fosse rimasto stazionario, mentre quello riferito alla sospetta patologia cardiaca era già stato monitorato con due visite cardiologiche, l’ultima delle quali eseguita nel marzo precedente. Il giudice del merito ha quindi concluso che, alla luce dei suddetti dati documentali, e soprattutto alla luce della stessa relazione medica allegata alla richiesta di sostituzione della misura, non risultava che le condizioni di salute del C., dall’espletamento della perizia dei dott. S. e P., avessero subito un mutamento ed un peggioramento tale da imporre una riconsiderazione sulla compatibilità del suo stato di salute con la detenzione in carcere, essendo rimasto stazionario il quadro psicopatologico ed essendo il detenuto adeguatamente tenuto sotto controllo con visite cardiologiche presso la struttura carceraria.

Quanto al secondo motivo, il tribunale ha adeguatamente e congruamente motivato sul mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere, osservando che, in considerazione della gravita del fatto e della personalità dell’imputato, la misura degli arresti domiciliari appariva del tutto inidonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari, non offrendo alcuna garanzia sulla osservanza delle prescrizioni connesse ed essendo stata commessa la condotta criminosa proprio in ambiente domestico.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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