Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 17-01-2011, n. 805 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con sentenza del 14.12.2009 il GUP del Tribunale di Reggio Calabria applicava a C.G. e S.A., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di Euro 600,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) e art. 30 per aver introdotto, senza autorizzazione, armi ed esplosivi all’interno del Parco nazionale dell’Aspromonte; con confisca dei fucili sequestrati.

Propone ricorso per cassazione il difensore del C. e del S., denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 464 e 447 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 185 c.p.p., comma 1.

Con l’opposizione al decreto penale i ricorrenti avevano chiesto l’applicazione pena ex art. 444 c.p.p., allegando il consenso del P.M.. Il GIP avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 447 c.p.p. fissare l’udienza per la decisione, instaurando quindi il contraddittorio.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 394 del 1991, artt. 11 e 30 e art. 240 cpv. c.p., nonchè il vizio di motivazione.

E’ stata disposta la confisca, senza alcuna motivazione, ritenendo che essa fosse obbligatoria. La L. n. 394 del 1991, art. 30 prevede, però, la confisca solo nei casi di particolare gravita.

2) Il ricorso è fondato.

2.1) L’art. 447 c.p.p. prevede che "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione…". La necessità della instaurazione del contraddittorio, prevista in via generale dalla predetta norma, deve ritenersi sussistente anche nell’ipotesi in cui la richiesta di "patteggiamento" sia stata avanzata in sede di opposizione a decreto penale. L’art. 464 c.p.p. si limita, infatti, a disciplinare l’ipotesi in cui il P.M. non abbia già espresso il proprio consenso ("…il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e i decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente.."), senza nulla prevedere in ordine alla fissazione dell’udienza.

L’interesse dell’opponente all’instaurazione del contraddittorio emerge evidente laddove, come nel caso di specie, bisognava decidere anche in ordine alla destinazione del materiale sequestrato. E non è revocabile in dubbio che, sul punto, l’opponente avesse il diritto di interloquire.

La necessità della fissazione dell’udienza camerale anche nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata in sede di opposizione a decreto penale è stata, peraltro, già, implicitamente, affermata dalla giurisprudenza di questa Corte ("Nell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, anche quando questa sia formulata in sede dì opposizione a decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima, ove la stessa sia, ciononostante, avvenuta, la condanna dell’imputato alla rifusione delle relative spese" Cass. pen. sez. 5 n. 22681 del 5.4.2004; cfr. anche Cass. sez. un. n. 47803 del 27.11.2008).

2.2) Quanto alla disposta confisca, va ricordato che a seguito della modifica dell’art. 445 c.p.p. (con la L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma, lett. a) è stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all’art. 240 c.p. e quindi sia in caso di confisca obbligatoria che di confisca facoltativa).

La confisca rimane, però, una eccezione, non essendo consentita l’applicazione di tutte le altre misure di sicurezza con la sentenza ex art. 444 c.p.. Conseguentemente per stabilire se la confisca debba ritenersi come obbligatoria o come facoltativa bisogna tener conto del disposto dell’art. 240 c.p. cui rinvia l’art. 445 c.p. (a meno che l’obbligatorietà non sia prevista espressamente da qualche norma speciale). Sicchè, mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle "oggettivamente criminose" è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la confisca facoltativa e solo in caso di condanna.

Tanto premesso, il GVP ha ritenuto che la confisca fosse obbligatoria richiamando la L. n. 136 del 1975, art. 6, che riguarda però i reati concernenti le armi.

Ai ricorrenti è invece contestata la violazione della normativa di cui alla L. n. 394 del 1991 e l’art. 30, comma 4 della predetta legge prevede che "Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell’illecito".

Del resto, anche con riferimento alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che l’art. 30 "nello stabilire che, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dalla stessa L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell’operatività del combinato disposto di cui all’art. 240 cpv. cod. pen. e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 15166 del 28.1.2003;

Cass. sez. 3 n. 11580 del 4.2.2009).

2.3) La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio GIP del Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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