Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2942 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società OCMA DI Costantini Marino e C. s.n.c. con sede in (OMISSIS), con una prima citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno i signori D. ed M.E., quali rappresentati della società di fatto impresa Marinucci, e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per essersi introdotti con escavatrici ed autocarri nel novembre 1989 in un fondo di sua proprietà sito in (OMISSIS) per estrarre breccione; il fondo era stato nuovamente invaso nella estate successiva, sempre per le stesse ragioni, con ulteriori danni.

I convenuti si costituivano con separati atti, in proprio e nella qualità di soci, e sostenevano che la società si era estinta nel 1983.

Con una seconda citazione la OCMA conveniva dinanzi al medesimo tribunale la s.r.l. Marinelli e C con sede in (OMISSIS), sulla base delle risultanze di un processo penale a carico di M. E., che aveva patteggiato la pena, in ordine ai reati commessi con la invasione ed escavazione del fondo. Le cause erano riunite.

2. Il Tribunale, con sentenza parziale del 22 novembre 2001 rigettava le domande della OCMA per difetto di legittimazione dei soci della impresa Marinucci nel frattempo fallita.

3. Avverso la decisione proponeva appello principale la OCMA chiedendone la riforma con accoglimento delle domande e vittoria delle spese, ed in subordine chiedeva la riunione del giudizio con altro pendente dinanzi al medesimo tribunale; appello incidentale proponevano M.E. e D. in punto di compensazione delle spese.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 24 dicembre 2004, in parziale riforma, accertava la responsabilità di M.E. in ordine ai danni subiti dalla OCMA e lo condannava al risarcimento nella misura di Euro 130.459,29 oltre rivalutazione ed interessi ed alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Confermava nel resto e rigettava l’appello incidentale compensando le spese tra OCMA e M.D..

4. Contro la decisione ricorre M.E., in proprio, deducendo due motivi di ricorso illustrato da memoria. Resiste la Ocma con controricorso e memoria.

Questa Corte con ordinanza del 27 maggio 2010 ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di M.D., in relazione al contenuto delle censure del ricorso che ne coinvolgevano la responsabilità civile. Tale adempimento risulta tempestivamente adempiuto, ma il M.D. non ha ritenuto di svolgere difese in questa sede.

Motivi della decisione

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi espositiva, cui segue la confutazione in punto di diritto.

5.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce lo error in iudicando per violazione di norme non meglio precisate, rinviando alle argomentazioni che pongono in evidenza le seguenti censure: a. non rilevanza degli elementi di prova desumibili dal patteggiamento in sede penale da parte di M.E., che rivendica la veste di legale rappresentante della società indicata a ff 5 del ricorso come srl Fratelli Marinucci e C,. b. Il ricorrente assume che lo autore materiale dei fatti dannosi è M.D., direttore tecnico della società e quindi responsabile delle attività materiali e quotidiane.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo che deduce una causa di giustificazione: la impresa Marinucci operava in loco sulla base di contratti, indicati sommariamente a ff 7 del ricorso, per la realizzazione di una rete fognaria, opere che interessavano anche il fondo della OCMA. 5.B. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Il primo motivo è inammissibile non contenendo alcun preciso riferimento alle norme che si assumono violate in ordine allo accertamento dei fatti dannosi ed illeciti commessi. I due argomenti che sostengono la censura attengono il primo alla valutazione dei fatti storici in ordine al fatto illecito civile ascrivibile ad M.E., che appare il dominus e legale rappresentante della impresa che effettua materialmente la invasione del fondo e lo asporto dei materiali: il secondo argomento introduce un inammissibile motivo nuovo, tentando di spostare la responsabilità sul ed agente materiale con veste di direttore tecnico, asserita ma non documentata.

Il secondo motivo è inammissibile per assoluto difetto di autosufficienza, i documenti indicati non sono riprodotti, e neppure è detto quando e dove siano stati prodotti, e per quali ragioni le cause giustificative dell’operato della impresa non siano state oggetto dello appello incidentale. Non sussiste dunque una censura vestita da elementi di prova da cui desumere il vizio di una motivazione, ampia, analitica ed esaustiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di M.E. a rifondere le spese di questo giudizio di cassazione, in favore di OCMA SPA, avente causa da OCMA di Costantini Marino e C. s.n.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna M.E. a rifondere alla resistente OCMA spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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