Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 17-01-2011, n. 1011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.P., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 28.4.2009, con cui la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 16.3.2007 del Tribunale di Avellino, riduceva ad anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa la pena inflitta al C. per il reato di cui all’art. 629 c.p.. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione del principio di correlazione tra l’imputazione originariamente contestata e quella ritenuta in sentenza; la contestazione della consumazione di un reato in luogo del tentativo avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al P.M.;

2) violazione del diritto di difesa, essendo stata disattesa la documentazione attestante l’impedimento del C. a presenziare al dibattimento di appello senza alcun accertamento al riguardo;

3) errata valutazione, ex art. 192 c.p.p., n. 1, delle prove acquisite, stante il difetto di credibilità ed attendibilità delle generiche dichiarazioni rese dalla persona offesa;

4) difetto di motivazione sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, posto che il reato era stato addebitato all’imputato solo sulla base di un criterio oggettivo;

5) erronea valutazione e difetto di motivazione sulla congruità della pena inflitta.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono privi del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c).

Le censure esposte non sono state, infatti, in alcun modo rapportate alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata con la conseguenza di impedirne il controllo sulla sussistenza dei vizi lamentati.

Premesso che non è dato ravvisare, dal tenore dell’imputazione, il difetto di correlazione tra accusa e decisione. La Corte territoriale ha dato conto della sussistenza del reato contestato sulla base delle deposizioni testimoniali, disattendendo la richiesta di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in considerazione delle esaustive dichiarazioni delle parti offese, le cui dichiarazioni risultavano "comprovate dall’esibizione dell’assegno, dalla quietanza liberatoria a firma C. e dal referto sanitario del 18.6.2004"; ha oltre, motivato la riduzione della pena inflitta in primo grado, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto (1994).

Deve, quindi, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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