T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 121 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il presente ricorso, notificato il 30 gennaio 1995 e depositato il successivo 10 febbraio, F.A. ha esposto:

che, abilitata all’esercizio della professione di psicologo, nel 1987 aveva instaurato un rapporto convenzionale con l’Amministrazione della Difesa – Distretto Militare di Napoli (ai sensi della L. 304/1986) per la prestazione della propria opera professionale;

che tale rapporto era proseguito anche nell’anno 1988;

che, con comunicazione del 29.12.1988, il Distretto Militare di Napoli l’aveva informata che dall’1.1.1989 non si sarebbe più avvalso della sua opera presso il Gruppo Selettori di Leva;

che negli anni successivi ella aveva manifestato all’Amministrazione della Difesa la propria disponibilità ad assumere nuovi incarichi, ma che solo nel marzo 1993 il Distretto Militare di Napoli le aveva conferito l’incarico di consulente psicologo fino alla designazione del titolare, salvo essere poi (nel maggio successivo) designata proprio lei quale titolare di detto incarico;

che, con atto rep. n. 2994 del 31.5.1993 aveva stipulato apposita convenzione per il semestre giugno/dicembre 1993, seguita quindi da altra convenzione (rep. n. 3002 del 10.11.1993) per assicurare il servizio per l’anno 1994;

che successivamente, con provvedimento prot. n. 11/9ì096/1 del 9.1.1995, il Distretto Militare di Napoli le aveva comunicato che "il contratto n. 3002 di repertorio del 10.11.1993 è a tutti gli effetti di legge risolto e, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale della Leva, non si procederà al rinnovo della convenzione per l’esercizio finanziario 1995. per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, la S.V. sarà soddisfatta a tutto il 9.1.1995".

Tanto esposto, la ricorrente ha impugnato il citato atto da ultimo intervenuto, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) – sviamento di potere: il provvedimento impugnato mancherebbe di motivazione, e, anche a volerla ritenere sussistente, essa sarebbe assolutamente pretestuosa (ciò tenuto conto che immediatamente dopo l’interruzione del rapporto con essa ricorrente, l’Amministrazione aveva affidato il medesimo incarico ad altro professionista esterno, ovvero la dott.ssa F.C.);

eccesso di potere per slealtà nello svolgimento della procedura; contraddittorietà; inosservanza del cd. "giusto procedimento": la determinazione di cui al provvedimento gravato risulterebbe in stridente contrasto con l’affidamento in precedenza ingenerato in essa ricorrente, e sarebbe stata presa senza alcun contraddittorio; la risoluzione della convenzione in essere sarebbe stata disposta in difformità dalle previsioni di cui all’art. 7 della stessa; il rapporto intercorso con l’Amministrazione militare sarebbe qualificabile di pubblico impiego.

In data 11 marzo 1995 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione della Difesa, onde resistere al proposto ricorso.

Non si è invece costituita la controinteressata C.F..

In data 24 marzo 1995 parte ricorrente ha prodotto una memoria.

Con ordinanza n° 289/1995 del 5 aprile 1995, dopo acquisizioni istruttorie (disposte con ordinanza n° 164/1995), la sezione I di questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente; e detta statuizione è rimasta confermata in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato (a mezzo di ordinanza n° 885/1995 della sez. IV del Supremo Consesso amministrativo).

In data 29 marzo 2010 la difesa erariale ha prodotto documentazione, e il successivo 10 maggio ha depositato una memoria, con la quale è stato, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. a trattare la controversia, per spettare questa alla cognizione del G.O..

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

F.A., psicologa che ha prestato per l’anno 1994 (così come in periodi precedenti) la propria opera professionale in favore del Ministero della Difesa – Distretto Militare di Napoli ai sensi dell’art. 1 co. 3 L. 304/1986 (oggi sostituito dall’art. 183 co. 3 Decr. Leg.vo 66/2010, con il medesimo contenuto sostanziale), impugna con due articolati motivi l’atto con cui l’Amministrazione contraente le ha comunicato che il contratto n° rep. 3002 del 10.11.1993 (ossia appunto la convenzione posta a fondamento delle prestazioni professionali rese nell’anno 1994) doveva ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge; che non si sarebbe proceduto al rinnovo della convenzione per l’esercizio finanziario 1995; e, quanto agli adempimenti amministrativi, che l’interessata sarebbe stata soddisfatta fino a tutto il 9.1.1995.

Specificamente, l’odierna ricorrente ha proposto il presente ricorso sul presupposto di essere titolare di una situazione di interesse legittimo, a fronte di un potere esercitato dall’Amministrazione della Difesa: pertanto ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Ciò posto, va però preliminarmente evidenziato che la fattispecie in questione è del tutto assimilabile a quelle riconducibili al precedente comma 2 dello stesso art. 1 L. 304/1986 (anche questo oggi riprodotto nel co. 2 dell’art. 183 Decr. Leg.vo 66/2010), per le quali la giurisprudenza (cfr. Cass. SS. UU. 10465 del 6.12.1994; Cass. Civ. n° 15266 del 3.12.2001; Cass. Civ. n° 3057 dell’1.3.2003) ha ritenuto che, analogamente a quanto stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione come dai giudici amministrativi in materia di convenzionamento dei medici esterni con il S.S.N. ai sensi dell’art. 48 L. 833/78 e degli accordi nazionali previsti dalla stessa norma (cfr. Cass. SS.UU. 16.11.1992 n° 12256; Cass. SS.UU. 29.11.1999 n° 830; Cass. SS.UU. 22.11.1999 n° 813; Cass. SS.UU. 3.6.1997 n° 4955; Cass. SS.UU. 3.10.1996 n° 8632; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 30.1.2001 n° 30; T.A.R. Piemonte 26.5.2000 n° 634; T.A.R. Valle D’Aosta 15.9.2000 n° 152; T.A.R. LombardiaBrescia 16.5.2000 n° 440; T.A.R. LazioRoma 2.12.1999 n° 3007; T.A.R. Campania -Napoli 15.6.1999 n° 1639; T.A.R. PugliaBari 25.1.1999 n° 114; Cons. di Stato sez. VI^ 31.8.1999 n° 1377), il rapporto tra parte pubblica e privato professionista si configura come rapporto di prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati della cd. "parasubordinazione" prevista dall’art. 409 n° 3 c.p.c.: pertanto le posizioni che da esso sorgono risultano di diritto soggettivo (e non di interesse legittimo), non configurandosi come esercizio di un potere autoritativo discrezionale gli atti incidenti su di esso; con la conseguenza che le relative controversie risultano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Peraltro, ad avvalorare ancor di più la configurabilità del rapporto come paritetico, è la considerazione che nel caso di specie è in discussione, dopo il completamento delle prestazioni per l’anno 1994 (per cui non può parlarsi di risoluzione contrattuale, essendo ormai esauriti gli effetti della convenzione in essere), il mero preannunzio di non rinnovo dell’incarico per l’anno seguente.

In conclusione, ritiene questa Sezione che nel caso in discussione, trattandosi di azione volta a tutelare un diritto soggettivo, sussista – alla stregua della consolidata regola del cd. "petitum sostanziale" – un difetto di giurisdizione, per appartenere questa al giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso; e di tanto va fatta in questa sede declaratoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo.

La definizione in rito del giudizio, induce a compensare le relative spese tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in proposito in riferimento a quella non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da F.A., lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia attivata da parte ricorrente.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese di giudizio quanto alla non costituita parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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