T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 201 Concorso Procedura di approvazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Letto il ricorso con il quale la cooperativa E. contesta che la Provincia di Napoli abbia provveduto al "ritiro" della determinazione dirigenziale n. 4983 del 12.5.2010 di aggiudicazione definitiva della gara concernente i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il L.C. "Pansini"di Napoli;

Esaminati i due mezzi articolati con cui si deduce la violazione di legge (art. 41 e 97 Cost.; artt. 12 e seg. DLgs 163/2006; art. 60, DPR 600/1073) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili;

2.- Rilevato che l’amministrazione ha provveduto a costituirsi, concludendo per la infondatezza del gravame;

3. – Che la causa -previo accertamento istruttorio- è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata.

Motivi della decisione

4.- In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali della Provincia che assume la inammissibilità del gravame, per omessa impugnazione degli atti relativi all’accertamento fiscale.

L’eccezione è -all’evidenza- sfornita di pregio giuridico, atteso che quella omessione non ha alcun effetto pregiudiziale sulla presente lite.

4.1.- Nel merito il ricorso va giudicato fondato.

In sintesi: la Provincia di Napoli ha provveduto al "ritiro" del provvedimento di aggiudicazione definitiva (n. 4983/2010) emesso nei confronti della E. srl a seguito della gara per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’istituto scolastico "Pansini" di Napoli e quindi (si assume) aggiudicati alla coop. I. srl, evocata, ma non costituita in giudizio.

A sostegno di tale autoannullamento, la Provincia ha evidenziato che, dopo la aggiudicazione provvisoria, aveva attivato gli accertamenti d’ufficio ex art. 71 DPR n. 445/2000 nei confronti della prima graduata (E. srl) acquisendo la nota della Agenzia delle Entrate -Ufficio di Pozzuoli attestante l’esistenza in capo alla predetta "di irregolarità definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte e tasse" con particolare riferimento ad una cartella esattoriale relativa all’anno 2005.

Come però sostenuto dalla attuale istante, la relativa cartella non risulta debitamente notificata alla stessa, atteso che è stata consegnata con la dicitura "altri conviventi" presso la sede dell’E., ma il procedimento di notifica non si è perfezionato stante la mancata prova dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, prescritta dall’art. 60 del DPR n. 600/1973. (Come ha osservato la giurisprudenza in una fattispecie analoga: "In particolare, è da condividersi il rilievo di cui al proposto ricorso secondo cui le modalità di notifica della cartella esattoriale di cui sopra non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l’avvenuta conoscenza da parte della ricorrente della cartella di cui è questione alla data della notifica della stessa a mani di persona qualificatasi, in assenza del destinatario, persona addetta al ritiro. In detta evenienza, infatti, si impone che della avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, quest’ultimo sia informato con raccomandata. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. In altri termini, alla data dell’8 giugno 2009 la notifica della cartella esattoriale non si era perfezionata, non potendo conseguentemente decorrere i termini per il pagamento (ovvero l’impugnazione della cartella). E, del pari conseguentemente, alla data del 25 ottobre 2009 – nella quale è stata resa la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità fiscale e contributiva – la ricorrente era in possesso del prescritto requisito di regolarità tributaria, dovendosi infatti ritenere veritiera la dichiarazione resa": Tar LazioRoma, sez. II, 16.6.2010 n. 18233).

In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale -perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al "definitivo accertamento" di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.

Il ricorso va accolto (motivo sub I°) e l’atto impugnato annullato.

I restanti mezzi, possono assorbirsi.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso n. 4395/2010 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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