T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 149 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza n. 8628 del 10 dicembre 2009, l’adìta Sezione ha accolto il ricorso proposto dal Sig. A.E. avverso il provvedimento emesso dal Comune di Sant’Angelo Alife (CE) recante diniego del permesso di costruire richiesto dal privato per la ristrutturazione ed il risanamento igienico – sanitario di un fabbricato ricadente in area classificata E3 (zona agricola) dal vigente Piano Regolatore Generale, nonché per la realizzazione di un parcheggio ai sensi della L. 24 marzo 1989 n.122.

1.1. In particolare, l’atto di diniego impugnato si fondava sui pareri contrari espressi nella seduta del 17 settembre 2002:

A) dalla commissione edilizia (di seguito C.E.), per le ragioni di seguito esposte:

– eccedenza del rapporto di copertura per le tettoie indicate nel progetto edilizio, rispetto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 6 giugno 2002 che, al fine di chiarire le dimensioni massime dei porticati da realizzarsi, ha fissato la percentuale massima del 15% della volumetria della parte residenziale del fabbricato per le zone di interesse urbanistico e del 30% per le rimanenti zone, con un limite di profondità di mt. 4;

– eccedenza volumetrica per errato computo delle altezze;

– assenza di grafico dimostrativo delle distanze dei manufatti da realizzare (confini, strade, etc.);

– calcolo planuvolumetrico per garage (inapplicabilità della L. 122/89);

B) dalla commissione edilizia integrata (di seguito C.E.I.) poiché, con l’intervento edilizio in questione, vengono superati gli indici urbanistici di zona.

1.2. Ad esito della favorevole delibazione dei presupposti di ammissibilità, la Sezione rilevava l’illegittimità del gravato atto di diniego per violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 poiché, con riguardo alla ragione ostativa rilevata dalla C.E.I. (superamento degli indici urbanistici di zona), non risultavano specificati né i predetti indici, né la classificazione urbanistica dell’area di sedime del fabbricato, né le norme urbanistiche del Piano Regolatore Generale asseritamente violate, evidenziandosi altresì la genericità delle motivazioni addotte dall’amministrazione circa la contestata "eccedenza volumetrica per errato computo delle altezze" ed il "calcolo planuvolumetrico per garage (inapplicabilità della legge 122/89)" che non venivano ulteriormente specificate.

1.3. Il Tribunale condivideva inoltre l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto, concernente l’omessa attivazione del potere di richiedere integrazioni documentali ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della L.R. 28 novembre 2001 n. 19 in ordine all’assenza di "grafico dimostrativo delle distanze dei manufatti a realizzarsi (confini, strade, etc.)".

1.4. Infine, il Collegio riteneva che il rigetto della domanda di permesso di costruire non potesse fondarsi sul contrasto del progetto edilizio rispetto ad una sopravvenuta integrazione delle norme urbanistiche conseguente alla delibera del Consiglio Comunale del 6 giugno 2002 (che individuava i criteri da osservare per la realizzazione dei porticati), dal momento che il limite imposto con la menzionata deliberazione consiliare poteva conseguire solo alla successiva approvazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Piano Regolatore Generale è il risultato di un procedimento complesso, nel cui ambito alla fase dell’adozione, di competenza comunale, segue la successiva fase di approvazione da parte dell’Amministrazione competente.

2. Tanto premesso, con ricorso notificato il 27 luglio 2010 e depositato il 10 settembre 2010, il Sig. A.E. lamenta l’inottemperanza del Comune intimato al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8628/2009, atteso che l’ente locale, sebbene sollecitato con atto di diffida e messa in mora, non ha rilasciato il permesso di costruire richiesto dal ricorrente.

Il privato propone pertanto ricorso ai sensi degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo e chiede ordinarsi al Comune di Sant’Angelo Alife il compimento degli atti necessari a dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio del permesso di costruire indicato in premessa.

3. Il gravame è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.

3.1. E’ noto che, anche nel nuovo contesto ordinamentale conseguente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo con il D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al decisum per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione. In particolare, l’attività di verifica comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando.

3.2. Quindi il giudizio di ottemperanza è volto ad ottenere l’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato e richiede come presupposti una sentenza, eventualmente passata in giudicato, che imponga all’amministrazione di compiere determinate attività e l’inottemperanza dell’amministrazione stessa.

3.3. Quanto al contenuto della decisione di cui si chiede l’esecuzione, la giurisprudenza ritiene che, qualora dall’esecuzione di un giudicato derivi per l’ente locale non soltanto un semplice vincolo orientativo per la sua attività discrezionale, ma un obbligo puntuale che non lasci spazio alcuno all’esercizio delle sue prerogative, essa è del tutto carente del potere di provvedere diversamente e l’ottemperanza si concreta nell’adozione di un atto il cui contenuto appare integralmente desumibile dalla sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio dalle parti (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7630).

4. Ebbene, applicando tali principi al caso in esame, il Collegio ritiene che la pretesa azionata con il rimedio dell’ottemperanza non trova fondamento nel contenuto della decisione di cui si invoca l’esecuzione: in particolare dalla pronuncia n. 8628/2009 non deriva l’obbligo per l’amministrazione comunale di procedere al rilascio del titolo edilizio richiesto dal ricorrente, come emerge con nitore dalla lettura della precitata sentenza. Difatti, nella parte conclusiva la Sezione accoglieva il ricorso, disponendo l’annullamento degli atti impugnati con "salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione Comunale", riservando pertanto all’ente locale l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ovviamente epurati dai profili di illegittimità che avevano condotto all’accoglimento del mezzo di gravame.

In altri termini, dall’annullamento del gravato atto di diniego, tra l’altro, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, come è avvenuto nella fattispecie, deriva solo la pretesa tutelata a che l’amministrazione riprenda in esame la situazione e la valuti alla stregua dei principi di diritto contenuti nella sentenza, restando ovviamente impregiudicato il diritto del privato di azionare gli opportuni rimedi processuali per rimediare all’inerzia serbata dall’amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire.

Viceversa, non risulta possibile ricavare dalla medesima decisione un giudizio prognostico sicuramente favorevole al rilascio dell’atto che è stato negato, né si può affermare che la corretta esecuzione della sentenza comporti il sicuro rilascio dell’atto amministrativo che era stato richiesto dal privato e, per l’effetto, non può essere accolta la richiesta avanzata con il ricorso in trattazione, consistente nell’ordinare al Comune di Sant’Angelo Alife di provvedere al rilascio del richiesto titolo edilizio.

5. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

6. Non si adottano determinazioni su spese ed onorari di causa, non essendosi costituita l’amministrazione resistente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla in ordine a spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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