T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 130 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in esame il dott. I. impugna per violazione di legge ed eccesso di potere il provvedimento con il quale ai suoi elaborati è stato attribuito il punteggio complessivo di 85, inferiore a quello minimo di 90 punti per l’ammissione alle prove orali e, in particolare, è stato valutato in termini negativi con il punteggio di 25 l’atto giudiziario di diritto civile.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.

Il Tribunale, con ordinanza 17 dicembre 2003 ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.

La palese infondatezza delle censure attoree consente di decidere la controversia con sentenza redatta informa succinta e con rinvio a precedenti decisioni assunte dalla Sezione.

1) E’ infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Quindi, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

A sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla l. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un’attività "scolastica" di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio Stato, Sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (Consiglio di stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

2) Palesemente infondata è la doglianza riguardante la formulazione dei criteri di correzione, non potendosi reputare illegittimo il comportamento della commissione che, secondo la prospettazione attorea, li avrebbe fissati solo dopo che erano state espletate le prove scritte.

3) Analoga sorte va riservata alla censura concernente l’insufficienza dell’elaborato.

Invero, si osserva che il giudizio formulato comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).

Nella specie, le argomentazioni attoree non danno conto della sussistenza di un siffatto vizio.

4) In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertanto respinto, pur sussistendo comunque sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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