T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 29 Costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di essere titolare di un fondo entrostante rispetto alla via Appia del Comune di Rotondi, confinante con la proprietà VeleClemente, presso la quale sarebbero state realizzate opere edili abusive. Con nota del 19.7.2010, ha quindi diffidato l’autorità comunale competente ad adottare i provvedimenti utili e necessari per l’accertamento e la repressione degli abusi medesimi.

In mancanza di riscontro, ha proposto il presente ricorso, per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta, in ipotesi di persistente inottemperanza.

L’ente pubblico, costituitosi in giudizio, ha eccepito la genericità dell’istanza di accesso e del susseguente ricorso, nella misura in cui essi non indicano i dati catastali del bene del ricorrente ed i titoli di provenienza della proprietà dei medesimi.

Alla camera di consiglio del 12.1.2011, la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con apposita produzione documentale, è stata infatti dimostrata la qualità di usufruttuario del fondo del ricorrente.

A tal proposito, va osservato che la legittimazione a ricorrere in materia urbanistica ed edilizia non deriva necessariamente dall’essere il privato titolare di un diritto reale su un fondo contiguo a quello interessato dal fenomeno costruttivo, ma da una situazione di stabile collegamento con quest’ultimo, che evidenzi una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate che distingua la sfera del ricorrente rispetto alla collettività indistinta (fra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2008 n. 4528).

Tanto premesso in punto di fatto e disattesa l’eccezione dell’amministrazione relativa alla mancanza di legittimazione attiva, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rotondi in merito all’istanza presentata dal ricorrente e l’obbligo conseguente di provvedere ai richiesti accertamenti.

Ed infatti, in materia edilizia, l’obbligo del Comune di provvedere sussiste non solo nei casi in cui i privati che abbiano uno stabile collegamento con la zona interessata dall’abuso chiedano un atto ampliativo a loro favore, ma anche quando questi chiedano il rispetto dei titoli abilitativi rilasciati, degli strumenti urbanistici o della disciplina edilizia attraverso l’eliminazione di abusi (intendendo per tali gli interventi effettuati in violazione degli uni o dell’altra).

Sicché il silenzio serbato sull’istanza dell’interessato integra gli estremi del silenziorifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 1056; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 26 novembre 2008, n. 3936).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19.7.2010 e l’obbligo, per lo stesso Comune, di provvedere all’accertamento richiesto.

Le spese del giudizio possono compensarsi, attesi giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Rotondi, in persona dell’autorità competente, di provvedere nei sensi di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Avellino o suo delegato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, da comunicarsi da parte del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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