T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 25 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente premette di essere titolare in Salerno, alla via S. Allende n. 149, di un fabbricato per civile abitazione e di vari manufatti ad uso non residenziale, condonati con provvedimento sindacale 30.3.1989 n. 28432, giusta domanda, presentata in data 6.9.1985, prot. 70130, dai propri danti causa, coniugi Salvatore Apicella e Rita Laezza, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985.

Senonché, con il provvedimento impugnato, il dirigente del Settore urbanistica del comune di Salerno, ritenendo non definitivo il predetto atto di condono e non assentibile la domanda a suo tempo presentata, per non essere le opere ultimate alla data del 31.10.1983, ha comunicato agli originari presentatori il rigetto dell’istanza.

Il diniego viene stato gravato in questa sede per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituita ad adiuvandum la "R.C.M. Costruzioni" srl, in quanto interessata a realizzare un intervento edilizio su quegli stessi immobili, di cui ha ottenuto la disponibilità del titolare.

All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo di ricorso, nel quale si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, essendosi l’amministrazione già definitivamente espressa sull’istanza di sanatoria, con provvedimento 30.3.1989 n. 28432.

Tale provvedimento, invero, lungi dall’avere carattere interlocutorio, nel prendere atto del parere favorevole adottato dal gruppo interno di consulenza tecnicogiuridica sulla domanda di condono dei coniugi Apicella e Laezza in data 6.9.1985, prot. 70130, ha testualmente disposto di accogliere la stessa, invitando i richiedenti a versare le somme a conguaglio, per come determinate dall’ufficio tecnico comunale.

L’atto risulta sottoscritto dall’assessore all’urbanistica "per il sindaco".

Sulla scorta di tali dati di fatto, è pertanto evidente che, in presenza di un precedente atto, motivato per relationem ad un parere tecnico e dichiaratamente conclusivo del procedimento avviato sull’istanza del privato, le ragioni ostative al condono successivamente ravvisate dall’autorità comunale avrebbero dovuto confluire in un nuovo procedimento di secondo grado, da avviare e definire ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, a mente del quale "il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Non essendo così avvenuto, il ricorso va dunque accolto sotto questo assorbente profilo e l’atto impugnato conseguentemente annullato.

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento n. 233/08 del 16.7.2008, adottato dal dirigente del Settore urbanistica del comune di Salerno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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