Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1030 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 agosto 2010, il Tribunale di Roma, sezione feriale per il riesame, rigettava l’istanza presentata in data 13 agosto 2010 con la quale i difensori di A.A., A.G., C.C., F.B. e P.G. chiedevano che venisse dichiarata l’inefficacia sopravvenuta dell’ ordinanza cautelare del GIP in sede per decorrenza del termine di dieci giorni.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo del difensore, che, con separati ricorsi di identico contenuto, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 309 c.p.p. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perchè al procedimento in esame non poteva essere applicata la sospensione feriale dei termini in quanto non operante, ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 21 bis per la fase delle indagini preliminari dovendo intendersi come reati di criminalità organizzata non soltanto quelli di stampo mafioso ma tutti quelli di natura associativa, regola che si applica a tutto il procedimento e quindi anche ai reati collegati.

Motivi della decisione

Risulta che per tutti gli indagati ricorrenti è stata disposta la revoca della misura cautelare con ordinanza del Tribunale di Roma in data 16 settembre 2010.

Per l’effetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza spese e senza condanna in favore della Cassa delle ammende, per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *