Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1027 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16 luglio 2010, il Tribunale di Milano, 11^ sezione panale, confermava il provvedimento della Corte di appello in sede con il quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di S. C. con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale, rammentato che lo S., sottoposto alla misura cautelare in atto dal 15.5.2008 e condannato in primo grado alla pena di undici anni dieci mesi di reclusione ed Euro 3200,00 di multa, a causa delle sue precarie condizioni di salute (diabetico da circa otto anni) in data (OMISSIS) era stato trasferito nella casa di reclusione di (OMISSIS) dotata di un centro clinico, in ottemperanza a quanto rilevato dai periti in data (OMISSIS), osservava che la consulenza del 20 maggio 2010 posta a base della richiesta di sostituzione rigettata dalla Corte territoriale, non descriveva una situazione precaria tale da determinare incompatibilità con lo stato di detenzione e che quindi non era necessario disporre nuova perizia.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi; – travisamento della prova e illogicità della motivazione perchè l’ordinanza impugnata ha estrapolato dalla consulenza una proposizione ("appare agli scriventi davvero sorprendente che ancora nulla di palese ed irrimediabilmente negativo sia accaduto allo S.") per dedurne la compatibilità con lo stato di detenzione, trascurando le rilevanti informazioni probatorie di significato opposto; – contraddittorietà della motivazione perchè nella parte espositiva si era dato atto che i consulenti avevano affermato che S. "aveva già patito un peggioramento delle condizioni di salute dovuto a una non tutela sanitaria"; – errata interpretazione dell’art. 274 c.p.p., comma 1-bis perchè non si è tenuto conto che la gravità della malattia deve essere valutata non solo in relazione alla sua compatibilità con lo stato detentivo, ma altresì con la suscettibilità o meno di trattamento "adeguato".

Motivi della decisione

1. Il primo motivo, che denuncia travisamento della prova, ancorchè fondato non è rilevante.

L’ordinanza impugnata ha infatti affermato che "i consulenti della difesa non descrivono le condizioni di salute di S. come precarie al punto da potersi definire incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione" e su questa base (tenuto anche conto della relazione dei sanitari del carcere di (OMISSIS)) ha escluso la necessità di disporre la nomina di un perito secondo quanto stabilito dall’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, senza teneri conto delle diverse conclusioni alle quali invece erano pervenuti i consulenti del ricorrente laddove affermano "non può che concludersi per una assoluta incompatibilità tra detenzione presso una casa circondariale, quale che sia, e la tutela della salute del signor S.C., che sicuramente ha già patito un apprezzabile peggioramento del suo stato generale di salute non tanto per le due palesi crisi ipoglicemiche, quanto per il sicuro progredire delle complicanze micro e macroangiopatiche tipiche del diabete non controllato, cui aggiungere una mielopatia cervicale evidenziata strumentalmente della quale nessuno si è preso alcun carico".

Il ricorrente non tiene però conto che l’ordinanza ha dato atto che la relazione dei Sanitari del carcere di (OMISSIS), datata (OMISSIS) (quindi successiva alla sopra indicata consulenza che è del (OMISSIS)), ha attestato che S. è "in buone condizioni cliniche generali". Sulla base di tale relazione e della cartella clinica la Corte di appello aveva respinto l’istanza anche in considerazione che l’ultima perizia – quella del (OMISSIS) – aveva raccomandato il trasferimento in una "casa circondariale dotata di centro diagnostico terapeutico".

Il ricorrente si laktienta dell’ erronea valutazione della consulenza di parte ma nulla dice per contestare la relazione dei sanitari, tanto più che il "pregiudizio per la salute dell’ imputato" è stato già escluso dalla perizia espletata il 14.12.2009 che aveva proprio raccomandato il trasferimento in una casa circondariale dotata di centro diagnostico terapeutico.

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A cura delle Cancelleria si provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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