Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1026 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25 giugno 2010, il Tribunale di Milano, 11^ sezione penale, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale di Lodi, con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di S.P. indagato del delitto di estorsione in concorso con altri in danno di M.M., istanza fondata sulla pretesa insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione delle dichiarazioni rese da S. e in considerazione del fatto che S., anche quando avrebbe potuto, non si era dato alla fuga, e che con la richiesta di rito alternativo avrebbe potuto ottenere la sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale, escluso che, in ragione della gravità del fatto, potesse formularsi prognosi favorevole sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, osservava che permaneva il pericolo di reiterazione di condotte analoghe per la crescente gravità delle modalità di commissione del delitto contestato e per la dimostrata attitudine a provvedere con modalità violente al recupero dei crediti. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – manifesta illogicità della motivazione perchè l’ordinanza ha solo supposto che l’attività propria dell’ indagato consista nel "recupero crediti", non avendone fornito prova alcuna, dal contenuto dell’ interrogatorio reso al PM (integralmente trascritto) risultando che la sua attività è solo quello di vendita di vetture di lusso; che aveva cercato solo di recuperare il suo credito; che i presunti "complici" erano persone conosciute tramite il M.llo Sp.. Quanto al giudizio prognostico non si è tenuto conto della sua incensuratezza e del fatto che aveva preso contatto con i suoi "complici" tramite un maresciallo dei Carabinieri.

Motivi della decisione

Il ricorso è proposto in maniera inammissibile perchè, dopo avere appellato l’ordinanza del GIP solo per le esigenze cautelari, introduce elementi di natura fattuale, mediante l’allegazione del verbale dell’ interrogatorio reso al PM, al fine di ottenere in questa sede una valutazione anche in relazione alla gravità indiziaria in connessione con il delitto oggetto di incolpazione, con la pretesa di far rilevare che l’azione era stata posta in essere solo al fine di ottenere l’adempimento di un effettivo credito personale, con l’aiuto di persone il cui contatto era stato propiziato dal M.llo Sp. dei CC di (OMISSIS), senza fornire dimostrazione che le dette questioni erano state proposte con l’appello.

Come noto, la formula novellata dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione, che può essere isolo di legittimità. Non si fa carico alla suprema corte di formulare un’ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l’illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L’espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novellai normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza allorchè nella motivazione della sentenza si introduce un’informazione rilevante che non esiste nel processo; 2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l’indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo.

Questo ovviamente nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di cd. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 23-20.4.2001 n. 13994; Cass. Sez. 2, 11.5-2.8.2006 n. 27518).

Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver rappresentato con l’appello il risultato probatorio dell’interrogatorio reso per poter poi denunciare il vizio di mancanza di motivazione, in relazione all’omessa considerazione delle deduzioni difensive.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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