Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1024 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede con il quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale, dato atto della condanna in primo grado alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per i delitti di ricettazione e detenzione illegale di armi, osservava che la pretesa incompatibilità del regime carcerario con le accertate condizioni patologiche era risolvibile (tenuto conto dei precedenti rifiuti al trasferimento in strutture ospedaliere) con il trasferimento presso il reparto detenuti dell’Ospedale (OMISSIS).

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione d legge in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 299 c.p.p., comma 4 ter e conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle relazioni della Casa Circondariale di (OMISSIS), delle perizie e consulente medico legali tutte concordi nel concludere per l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario; – violazione di legge in relazione all’art. 27 Cost., comma 3 e art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione perchè la mancanza di cure mediche adeguate e, più in generale, la detenzione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità della malattia può costituire un trattamento contrario al senso i umanità.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, perchè reitera critiche sostanzialmente indirizzate alla decisione adottata dal giudice di prima istanza senza nulla osservare il relazione al provvedimento del Tribunale che, dato conto del grave stato di salute del ricorrente ma anche dei comportamenti in concreto serbati (rifiuto di ricovero in struttura ospedaliera, scelta di compiere esercizi fisici per "testare" la propria capacità di resistenza, in tal modo mettendo a repentaglio il suo precario stato di salute), ha disposto il trasferimento dell’imputato nel reparto detenuti di struttura ospedaliera ritenuto adeguato a fronteggiare eventuali emergenze e necessità diagnostiche. In ordine a tale modalità di custodia e alla idoneità della stessa a fronteggiare eventuali emergenze connesse al precario stato di salute, nessuna deduzione è stata formulata.

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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