Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 817 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 gennaio 2009, il Tribunale di Chiavari, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava A.M. colpevole del reato di coltivazione illegale di 45 piante di cannabis e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.

In motivazione, il Tribunale rilevava che l’imputato aveva realizzato una piantagione di cannabis che, lungi dal poter essere qualificata come domestica, si presentava molto ben avviata, curata ed irrigata con un sistema articolato e che aveva dato risultati di tutto rispetto quanto al principio attivo ricavabile dalle piante (complessivi gr. 37,5). Riteneva tuttavia di ravvisare nella condotta dell’imputato l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, valutandola di per sè non inconciliabile con la fattispecie di coltivazione, specie ove la stessa non abbia dimensioni industriali, e fondandosi sulle seguenti ragioni: la presenza dei rischi propri dello svolgimento di un’attività di coltivazione (possibilità che le piante secchino, si ammalino, non sviluppino un principio attivo significativo) che possono bilanciare i vantaggi alla stessa connessi (creazione di un quantitativo significativo a fronte della misera spesa affrontata per l’acquisto dei semi, la moltiplicazione e maggiorazione del quantitativo globale di stupefacente circolante), la mancanza di emergenze che attestino la presenza di un ben determinato circuito di illecita cessione ed il quantitativo complessivamente quantificato dal perito.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo la erronea ed illogica motivazione e l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 73, T.U. stup..

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ravvisato l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73 cit., comma 5 sol perchè la coltivazione difettava delle dimensioni industriali, ribaltando così la lettera e la finalità della legge.

Ad avviso dell’Ufficio ricorrente, del tutto contraddittoriamente alla valutazione della fattispecie in termini di lievità, la motivazione avrebbe evidenziato circostanze di segno contrario, quali la realizzazione dì una estesa piantagione di piante di marijuana, sapientemente irrigata con tubature e dotata di una cisterna di circa 2000 litri; il rinvenimento di 45 piante adulte; l’elevato numero (ben 1.818) di dosi singole ricavabili dalle piante in sequestro.

Si evidenzia inoltre nel ricorso che il giudice risulterebbe essere caduto in contraddizione nel concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la capacità tecnico-applicativa dimostrata dall’imputato nel predisporre il sistema di coltura ed irrigazione e l’ingegnosità dimostrata, ovvero elementi che dovevano aggravare, ma non certo attenuare il delitto.

3. Con nota depositata il 18 novembre 2010, il difensore dell’imputato ha presentato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rileva che la motivazione della sentenza, quanto alla concessione della circostanza attenuante speciale, non si sarebbe limitata alla sola ragione riportata nel ricorso, ma avrebbe valorizzato altri elementi significativi, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Inammissibile sarebbe poi la doglianza di rivalutazione da parte della Suprema Corte di dati fattuali, quali l’estensione della piantagione, la presenza di un sistema di irrigazione, l’elevata quantità di dosi individuali ricavabili.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Anche con riguardo all’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente (Sez. 3, Sentenza n. 12381 del 02/03/2010, dep. 29/03/2010, Gianfranceschi, Rv. 246463).

Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che detta circostanza possa essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (da ultimo, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).

Orbene, nel caso in esame, il giudicante, partendo da una premessa aderente ai dati obiettivi emergenti dagli atti, è pervenuta ad una conclusione manifestamente incongruente.

Infatti, dopo essersi diffuso nel valorizzare il dato ponderale significativo -che già da solo avrebbe potuto essere ostativo alla concessione della predetta attenuante – e le caratteristiche della coltivazione (quali la consistenza, l’estensione, l’organizzazione ed i risultati) per dimostrare la particolare offensività della condotta tenuta dall’imputato, ha poi affermato che il fatto poteva ritenersi di lieve entità.

Il giudice pertanto non si è attenuto ai principi soprarichiamati, considerando inspiegabilmente tenue un fatto contrassegnato da un quantitativo e da mezzi e modalità dell’azione giudicati di offensività in grado non certo minimo.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto riguardante la sussistenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Chiavari.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Chiavari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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