Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 801 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, con ordinanza del 13/10/09, ha rigettato la istanza avanzata da G.R., G.A., G.G., G.S., G. O. e Gi.Ra. volta a conseguire l’annullamento dell’ingiunzione a demolire, emessa dal p.m. in relazione alla sentenza di condanna, resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in data 6/7/06, in giudicato l’11/10/06, pronunciata nei confronti di R.G., dichiarato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

I G., proprietari del terreno sul quale erano state realizzate le opere abusive, separatamente giudicati, erano stati assolti per non avere commesso il fatto, con declaratoria di estinzione della contravvenzione per prescrizione per la sola G.R..

Ricorrono per cassazione gli interessati, libellando il seguente motivo:

– vizio motivazionale della ordinanza di rigetto della istanza con cui si invocava l’annullamento dell’ingiunzione a demolire.

II Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

La difesa dei ricorrenti con memoria contesta le deduzioni di cui alla requisitoria del P.G. ed insiste per l’accoglimento della impugnazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La ordinanza è sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.

La censura mossa con la impugnazione si fonda sul fatto che i G. sono comproprietari del fondo su cui è stata realizzata l’opera abusiva ad opera del R. e che gli istanti sono stati assolti dal reato contestato e nei loro confronti è stato disposto il dissequestro del terreno e la restituzione dello stesso.

Orbene si osserva che l’ordine di demolizione, una volta accertato l’abuso, non ha effetto solo a carico dell’imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull’area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l’abuso sia ad essi addebitabile come committenti o esecutori materiali, in quanto la natura pubblicistica dell’ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alias acta.

Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine de quo e la possibilità, da parte di costoro, di utilizzare gli strumenti privatistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Cass. 24/4/01, n. 35525).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i G. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell’art. 616 c.p.p., devono essere, altresì, condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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