T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 296 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 12508/4°bl/neg del 25.10.2010 di esclusione del ricorrente dal reclutamento volontario in ferma prefissata di un anno nell’esercito italiano anno 2010 – blocco 4°, per non aver allegato alla domanda di partecipazione al concorso il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, deducendo che: – il ricorrente ha utilizzato il modulo di domanda predisposto dall’Amministrazione, rendendo dichiarazioni conformi a quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 del bando, avendo ottenuto un giudizio di idoneità quale VFP1 da meno di un anno; – l’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto limitare gli accertamenti secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 12, del bando; – il bando non prevede l’esclusione dal concorso in caso di mancata allegazione del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Le censure proposte dal ricorrente sono infondate in quanto l’art. 3, comma 5, lett. c) del bando imponeva ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione al concorso il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, il ricorrente non ha ottemperato a tale obbligo e, quindi, è stato correttamente escluso dalla procedura come espressamente previsto dall’art. 5, comma 1, lett. h), del bando di concorso.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo, anche tenendo conto dell’adozione del decreto presidenziale 30.11.2010 n. 5122.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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