T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 293 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso con la seguente motivazione: "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggio) scapola sinistra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 della D.T. 5/12/2005)".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)il tatuaggio non è visibile in quanto coperto dalla divisa di ordinanza;

b)la commissione non si è fatta carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata nei sensi previsti dall’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005;

c)l’inidoneità permanente presuppone l’accertamento di una imperfezione grave che nel caso di specie non sussiste;

d)il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito;

e)dall’esame effettuato dal medico perito di parte risulta l’assenza sia di deturpazioni che di un indice di personalità abnorme.

Con ordinanza n. 1365/2010 la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti.

L’incombente è stato assolto.

La commissione sanitaria ha riscontrato nel ricorrente la presenza di un tatuaggio di cm 18 x 8 sulla scapola sinistra.

La documentazione fotografica rende ragione della consistenza e dimensione del tatuaggio.

Ed invero, risulta del tutto evidente ed obbiettivo, in punto di fatto, che il tatuaggio copre una superficie non certo piccola del corpo umano, anzi piuttosto vasta.

In punto di diritto, il giudizio di inidoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La commissione ha motivato – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica, con rinvio alle norme extragiuridiche della scienza medica, immune da profili di illogicità e/o irragionevolezza e/o travisamento dei fatti e, perciò, insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggi) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, a prescindere dalla sua cronicità, indecorosità e/o riferibilità ad un soggetto affetto da personalità abnorme, è tale da determinare una rilevante alterazione fisionomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collegio – alla stregua anche dei limiti propri del sindacato sul merito dell’azione amministrativa ed ove non confutate le risultanze con circostanziate, puntuali e pertinenti allegazioni di altrettanto valore scientifico – reputa adeguatamente e congruamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi della funzione e di motivazione.

Senza sottacere che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridono con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare).

Come riferito sopra, la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19/4/2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

Nel caso di specie, risulta nel derma dell’interessato una infiltrazione patologica di sostanze chimiche, con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

Giova osservare, che l’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Ebbene, per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui si afferma in campo medico la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai, pertanto, l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione diversa da quella impugnata, adottata sulla base di plausibili argomentazioni scientifiche ed all’esito di una procedura competitiva in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio della funzione.

L’impugnato giudizio sanitario, infatti, non palesa certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Parte ricorrente sostiene che il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito. La censura è inconferente.

Si tratta di giudizi non sovrapponibili siccome riferiti e presupposti all’accertamento di idoneità strumentali a reclutamenti funzionalmente differenti per compiti, ruolo, status e funzioni.

In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha anche sostenuto, rinviando alla perizia di parte, che il tatuaggio sarebbe eliminabile.

Anche questa censura non ha pregio scontrandosi, essa, con l’indeclinabile regola che i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento (storico) dell’accertamento sanitario, anche a tutela della par condicio competitorum.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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