Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 1020 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 28.5.2010 la Corte d’Appello di Trento respingeva l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere presentata da R.K., condannato alla pena di anni 20 di recl. per narcotraffico internazionale, per asserita incompatibilità della situazione di detenzione rispetto alla condizione patologica in atto.

Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva appello, che il Tribunale di Trento, con ordinanza del 9.7.2010, respingeva.

Sosteneva il Tribunale che correttamente la Corte d’Appello, a fronte di una condanna a 20 anni di reclusione per gravi fatti di narcotraffico internazionale, commessi negli anni precedenti l’arresto, realizzati con martellante e spaventosa dedizione ad onta della menomazione fisica già subita nell’anno (OMISSIS) per effetto dell’esplosione di un’auto-bomba, aveva respinto l’istanza. In particolare sottolineava come era stato giustamente ritenuto inapplicabile l’art. 275 c.p.p., comma 4 bis in quanto lo stato complessivo di salute dell’imputato, come risultava dalla recente documentazione clinica in atti, era compatibile con lo stato di detenzione in carcere dove ben potevano essere compiuti gli accertamenti diagnostici e praticate le cure necessarie.

Ricorre per cassazione il difensore di R.K. deducendo:

inosservanza delle norme di legge in particolare dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 299 c.p.p., comma 4 ter in assenza di una perizia volta a stabilire le condizioni di salute del ricorrente, o comunque assenza di motivazione con riguardo alla richiesta della difesa di perizia medica.

Il ricorso è fondato.

Con riguardo al denunziato stato di salute, deve osservarsi che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall’art. 299 c.p.p., comma 4 ter (SS. UU. sent. 3 del 1999, ric. Femia, RV 212756 e, da ultimo, ASN 200823611 – RV 240426 Cass. sez. 5 n. 27295/10).

L’ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Trento.

Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trento.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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