Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 1019 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorrono per Cassazione F.L. e L.M. avverso la sentenza, in data 19/1/2010, del GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, con la quale, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a L.M. la pena di anni 3 di recl. ed Euro 1000,00 di multa e a F.L. la pena di anni 3 mesi 6 di recl. ed Euro 1.200,00 di multa per rapina aggravata in concorso deducendo l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge in riferimento all’art. 133 c.p., e la mancanza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p..

Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 4688/2007 Rv. 236622); in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena va poi ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. 5, Sent. n. 489/2000 Rv. 215489). Risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, e verificata l’insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., l’obbligo di motivazione è stato assolto. I ricorsi vanno pertanto dichiarato inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00 ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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