T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 288 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno prot. 0000072 del 9.6.2010 con il quale il sig. V.M. è stato escluso dalla procedura selettiva riservata al personale volontario per l’accesso all’occupazione di Vigile del Fuoco permanente indetta con il D.M. 3747/2007, per deficit dell’acutezza visiva (OD 7/10 e OS 2/10) e per obesità di I° grado (peso corporeo kg. 98m altezza cm. 170,5: IMC 33,71 kg/mq).

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. f), punto 1), del DM n. 78/2008, in quanto il ricorrente ha un visus diverso da quello accertato dall’Amministrazione (cfr. certificazione del Dr. G. Greco del 22.7.2010: OD 10/10 e OS 9/10); – l’erroneità del giudizio inerente alla presunta obesità del ricorrente, posto che l’Amministrazione ha commesso errori nella misurazione dell’altezza del candidato (sbagliando di ben due centimetri) e non ha tenuto conto del rapporto tra massa grassa e massa magra e della struttura ossea robusta del candidato; – la contraddittorietà tra il giudizio contestato e quanto accertato nel corso degli anni dalla Commissione medica di Firenze.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 29.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – pur a voler prescindere dal profilo inerente all’acutezza visiva, il giudizio espresso in relazione all’IMC del ricorrente risulta senz’altro corretto in quanto non è contestato in giudizio che l’altezza del ricorrente (cm. 170,5) sia stata misurata mediante altimetro sottoposto a controlli con piombatura e punzonatura dell’ufficio Metrico e del Saggio e Marchio di Roma, seguendo le modalità di misurazione disciplinate dall’art. 1 del DPR n. 1008/1985, mentre l’IMC è stato calcolato matematicamente, ai sensi dell’allegato A) al DM n. 78/2008, tenendo conto del peso corporeo e dell’altezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *