Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 995 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 13.1.2010 la 2 Sezione della Corte d’Appello di Napoli decidendo ex art. 599 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del GUP di Napoli del 10.6.2009, ritenuta la continuazione fra i reati ascritti a S.A. rideterminava la pena in anni tre, mesi 8, gg. 14 di recl. ed Euro 1.778,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata nel calcolare la pena è incorsa nella violazione dell’art. 81 c.p., comma 4. In particolare la Corte territoriale avrebbe errato in quanto avrebbe aumentato di 1/3 non la pena base, ma la pena già aumentata dalla recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte Territoriale nell’applicare entrambi gli istituti della recidiva e della continuazione ha praticato sul reato base l’aumento di pena previsto per la recidiva e, quindi, sulla pena ottenuta, quello previsto per la continuazione (cfr. in tal senso Cass. SU n. 9148/96).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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