T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 285 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti in data 25.9.2010, ha impugnato: – il provvedimento del 20.07.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato,ai sensi dell’art. 16 della legge 23.08.2004 n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (G.U. – 4^ s.s. – n. 34 del 30 aprile 2010) a firma del Direttore p.t. del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; del giudizio di non idoneità del ricorrente, contenuto nel verbale n. 312311 del 20.07.2010; – il decreto n. 52/87 CC del 17.09.2010, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, contestando la violazione dell’art. 11 del bando di concorso ed il contrasto con gli esiti degli accertamenti eseguiti dal ricorrente successivamente all’adozione dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione.

Il Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente:

in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione della citata ordinanza collegiale istruttoria, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. In particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale, come emerge, in particolare, dalla Relazione psicologica e dalla Scheda redatta dall’Ufficiale selettore, che non risultano inficiate dalla certificazione proveniente dalla ASL BA/5 che si limita a confermare l’idoneità medica dell’interessato.

Ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

respinge il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

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