T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 280 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe proponendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con due memoria datate 23.9.2005 e 6.2.2006 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori censure avverso gli atti impugnati.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 21.4.2010 n. 722 il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del controinteressato evocato in giudizio dal ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 17.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che all’udienza del 17.12.2010 il difensore della parte ricorrente, ha dichiarato la volontà del T. di rinunciare al ricorso, depositando un atto di rinuncia datato 18.11.2010 e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

La Difesa erariale nulla ha opposto al riguardo.

Preso atto di ciò e visto l’articolo 84 del c.p.a., il Collegio ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma, lett. c), c.p.a., compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia da parte del ricorrente e compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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