Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona contestando che l’impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l’aggravante art. 61 c.p., n. 11 (abuso di prestazioni d’opera) che, ai sensi dell’art. 646 c.p.p., comma 2, determina la perseguibilità d’ufficio del reato. Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11, l’espressione "abuso di relazioni di prestazione d’opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all’ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto.

E’ evidente come nel caso in esame sia contestato in fatto l’aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all’imputato in conto vendita.

Il reato era pertanto perseguibile d’ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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