Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 13.11.2009 la 6 Sezione della Corte d’Appello di Napoli decidendo ex art. 599 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Torre Annunziata del 19.2.2009, concedeva a P.F. le attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva e riduceva la pena irrogata ad anni 2 mesi 4 di recl. ed Euro 400,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione l’imputato contestando il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti del danno di lieve entità e dell’avvenuto risarcimento del danno.

I motivi formulati dal ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte con i motivi d’appello. Il P. ripropone questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice.

Con riguarda alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno il giudice d’appello con argomentazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni della mancata applicazione.

In ordine alla richiesta attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno la Corte ha confermato la decisione del primo giudice. Sul punto deve osservarsi che l’ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d’appello è correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, il giudice dell’impugnazione ben può confermare la decisione trascurando di esaminare argomenti manifestamente infondati. In sintesi l’ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d’appello è correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante.

Nel caso in esame lo stesso ricorrente già in sede di motivi d’appello non aveva contestato di avere fornito la prova dell’avvenuto risarcimento del danno, ma si era limitato a censurare la motivazione del giudice di primo grado che, con in maniera logica e coerente, aveva ritenuto inverosimile che l’assegno bancario consegnato dall’imputato ai genitori, parti offese delle estorsioni continuate, fosse coperto, dando così atto che l’offerta non formale non aveva quei requisiti di serietà, concretezza, effettività ed immediata disponibilità richiesti dall’art. 62 c.p., n. 6.

Correttamente la Corte territoriale ha confermato sul punto la sentenza del primo giudice. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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