T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 278 Pensioni, stipendi e salari;Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 dicembre 1990, depositato nei termini, il Maresciallo P.Z. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe, con i quali si dispone il recupero dell’importo di lire 3.524.400 corrisposto ex lege n. 100/87 nel periodo dal 3 aprile al 30 giugno 1990, nonché la declaratoria del suo diritto patrimoniale a percepire, a seguito del trasferimento d’autorità da WINDHOK (in Namibia) col 1 Ragpt di Viterbo, il trattamento economico previsto dalla legge n. 100 del 1987 con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n.642 del 1961, dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987 e dei principi di cui al parere n. 692/87 del Consiglio di Stato, Sez. III. Eccesso di potere per errore nei presupposti e per illogicità e contraddittorietà di comportamento.

Si contesta la tesi dell’Amministrazione secondo cui la spettanza del trattamento economico ex lege n. 100 del 1987 sarebbe condizionata alla effettiva permanenza all’estero degli interessati per almeno 6 mesi, in quanto si sostiene che il suddetto trattamento è una conseguenza automatica del previo trattamento ex lege n. 642/61 atteso che quest’ultimo implica, sostanzialmente, un trasferimento d’autorità.

2) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia del recupero, per difetto di motivazione in relazione all’interesse pubblico al recupero stesso, omessa comparazione dei contrastanti interessi pubblico e privato e per mancata considerazione della buona fede del percipiente.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 1990, l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta limitatamente al disposto recupero.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la spettanza o meno delle indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 anche al personale militare che abbia svolto servizio all’estero per un periodo di tempo inferiore a sei mesi. A tale quesito l’Amministrazione della Difesa ha dato una risposta negativa, che appare al Collegio in linea con la normativa vigente.

Va, infatti, premesso che già la legge n. 642 del 1961 prevedeva che al personale militare destinato a prestare servizio presso delegazioni o rappresentanze militari all’estero per un periodo superiore a sei mesi spettassero, oltre allo stipendio e agli altri assegno fissi e continuativi stabiliti per l’interno, ed ad una eventuale indennità speciale, anche il trattamento di missione per le giornate impiegate per il raggiungimento della sede e per il rientro definitivo in Italia più determinate indennità e rimborso per le spese di trasporto del bagaglio. La condizione della permanenza all’estero per un periodo superiore ai sei mesi per la concessione delle suddette indennità aggiuntive consente di ritenere che anche per la concessione della diversa indennità prevista dalla legge n. 100 del 1987 debba comunque farsi riferimento al suddetto periodo di permanenza all’estero perché, in caso contrario, non si giustificherebbe una disciplina diversa attesa la natura della suddetta indennità. Nel caso di specie non è contestato che la permanenza all’estero del ricorrente è stata inferiore a sei mesi, per cui allo stesso non spetta il trattamento economico in questione, così come precisato anche dalla circolare di BILANDIFE n. BL/17429 dell’11 ottobre 1988.

Per quanto riguarda la ulteriore censura con la quale il ricorrente contesta il potere dell’Amministrazione di disporre il recupero delle somme già corrisposte attesa la buona fede del percipiente, la stessa si appalesa infondata alla luce della costante giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui il recupero delle somme indebitamente erogate dall’Amministrazione pubblica ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e, ai sensi dell’art. 2003 Cod. civ., costituisce esercizio di vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, con la conseguenza che tale recupero non necessita di specifica motivazione, essendo essa insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente né occorre alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore. Posto quindi che tale recupero ha natura di atto dovuto, la condizione di buona fede del percipiente rileva ai soli fini della modalità con le quali il recupero deve essere effettuato, in modo da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente. Pertanto allorché il sacrificio imposto con il recupero si presenti di modesta entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme indebitamente erogate, che è di per sé sempre attuale e concreto. Nel caso di specie la rateizzazione disposta dall’Amministrazione per il recupero delle somme non dovute risponde a tali criteri e, pertanto, non può essere contestata.

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *