Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 1014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il G.I.P. del Tribunale di Nola, con decreto 08.01.2010, dichiarata inammissibile l’opposizione di Autostrade per l’Italia SpA, disponeva, per ritenuta infondatezza della notitia criminis, l’archiviazione del procedimento penale a carico di I. F., in relazione ai passaggi ai caselli autostradali, effettuati senza adempimento dell’obbligazione di pagamento del pedaggio;

Ricorre per cassazione la difesa di Autostrade per l’Italia SpA, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 36 c.p.p., lett. g), per non essersi il GIP, che aveva già emesso provvedimento di sequestro preventivo, astenuto e la violazione del contraddittorio sostanziale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, l’opposizione alla richiesta di archiviazione, in tanto può ritenersi idonea a legittimare l’intervento nel procedimento della persona offesa dal reato, con conseguente espletamento del rito camerale, in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza, cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.

Ciò posto, appropriatamente il giudice a quo ha ritenuto non fondata la notizia di reato e l’opposizione della persona offesa, che più che indicare effettivi e concreti temi nuovi di indagine, si limita a svolgere solo argomentazioni volte a criticare e contrastare, sulla base del materiale di indagine già acquisito, la richiesta di archiviazione. Sulla stessa linea è l’atto di ricorso, che, al di là della prospettata doglianza in rito, per la presunta incompatibilità che non sussiste, comunque, per il giudice che nel corso delle indagini preliminari abbia emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare reale poichè detta misura, al contrario di quelle personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza Rv. 235628, finisce concretamente per censurare il decreto di archiviazione in relazione alla ritenuta infondatezza della notitia criminis, il che non è consentito (art. 409 c.p.p., comma 6).

Alla declaratoria d’inammissibilità del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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