T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 272 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai sensi dell’art. 16 della L. 226 del 23.8.2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere deducendo, in particolare, la violazione: – del D.M. n. 114/2000 e dell’art. 3 l.n. 241/90, in quanto il tatuaggio del ricorrente non rientra nell’elenco delle imperfezioni di cui all’Allegato al citato decreto ministeriale e tanto meno nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della Direttiva tecnica in data 5.12.2000; – dell’art. 10 del bando di concorso, non rientrando il caso di specie tra le cause di esclusione dal concorso fissate dalla lex specialis della procedura selettiva.

Le censure proposte dal ricorrente risultano infondate in quanto il caso di specie rientra nell’ambito delle cause di esclusione di cui all’art. 19 della Direttiva Tecnica in data 5.12.2000 e dell’art. 10 del bando di concorso, configurandosi una pluralità di alterazioni acquisite, permanenti ed estese della cute, che determinano rilevanti alterazioni fisionomiche, con caratteristiche contrarie al decoro dell’uniforme, tenuto conto della sede dei tatuaggi ((superiore mediale braccio sinistro e dorsocollo) delle apprezzabili dimensioni degli stessi (cm. 10×8 e cm. 11×8) e delle caratteristiche degli stessi, sicché, correttamente e motivatamente, l’Amministrazione ha ritenuto carenti i requisiti fisici previsti dal D.M. 114/2000 in relazione a quanto previsto dall’art. 19 D.T. 5/12/2005 e dall’art. 10 del bando di concorso.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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