Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 800 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza emessa il 24/02/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di S.E. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Roma in data 26/01/010 ed avente per oggetto l’immobile ubicato come in atti; il tutto in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) – respingeva il gravame. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Trattavasi di immobili realizzati in base a titoli legittimamente rilasciati ed ossia: il permesso di costruire n. 696/2006 e la successiva variante n. 908/2008. Trattavasi, comunque, di opere edilizie eseguite in virtù di una convenzione di lottizzazione ed in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella zona in questione, con particolare riferimento al D.M. n. 1444 del 1968, art. 8, che disciplina il regime delle altezze massime consentite nell’area de qua;

2. che parimenti non ricorreva il periculum in mora, trattandosi di opere edilizie assentite mediante legittimi titoli abilitativi.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata. S.E., con dichiarazione in data 15/11/010 tramite procuratore speciale, rinunciava al ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nell’udienza camerale del 17/11/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Tanto premesso – stante la rinuncia all’impugnazione – va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ex art. 591 c.p.p., lett. d) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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