T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 271 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame (ricorso principale e motivi aggiunti), il ricorrente ha impugnato il verbale della prova orale (colloquio) da lui sostenuto nel concorso pubblico per il reclutamento di 814 Vigili del Fuoco nonché la successiva graduatoria.

La commissione gli ha assegnato il punteggio di 17,5 insufficiente a superare la prova in questione.

L’interessato ha riportato il giudizio di "insufficiente" nelle seguenti tre materie delle cinque previste per il colloquio: lingua inglese, informatica, matematica.

Deduce, a motivo di ricorso, vizio di eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

a)la circostanza che il ricorrente fosse stato escluso dalla procedura concorsuale avrebbe dovuto comportare una precisa spiegazione dei criteri, previamente determinati dalla commissione prima dell’avvio dei colloqui;

b)manca qualsiasi parametro, previamente definito, di valutazione;

c)i giudizi avrebbero meritato di essere opportunamente integrati da un pur succinto riferimento motivazionale o, a monte, della esplicitazione dei criteri preventivi di attribuzione dei giudizi medesimi;

d)la commissione avrebbe dovuto illustrare a tutti i concorrenti la previa fissazione dei criteri di attribuzione dei giudizi;

e)contraddittoriamente la commissione ha giudicato insufficiente il ricorrente proprio in quelle materie che egli aveva già superato in occasione della prova preselettiva;

e)leggendo le domande pare davvero proibitivo individuare una inerenza delle stesse alle competenze professionali richieste.

Il ricorso è infondato.

L’intimata amministrazione ha definito i criteri di valutazione con verbale del 15 marzo 2010, mediante graduazione di 4 griglie di giudizio: ottimo, buono, sufficiente o insufficiente. E’ stato poi previsto che per ogni giudizio ciascun commissario potesse apporre un segno "+" o un segno "" da tradursi in un voto finale espresso in decimi utilizzando la tabella di comparazione.

Da cui, l’infondatezza delle prime tre censure.

Il ricorrente sostiene che la commissione avrebbe dovuto previamente illustrare a tutti i concorrenti la previa fissazione dei criteri di attribuzione dei giudizi. Ebbene, nessuna norma e/o clausola di bando imponeva la pubblicazione e/o pubblicità e/o informazioneillustrazione dei criteri valutativi adottati dalla commissione; neppure si rinvengono particolari principi ordinamentali a presidio della sollecitata illustrazione di tali criteri (id est, principio di imparzialità sub specie, trasparenza e par condicio), trattandosi di regole (predefinite) volte ad orientare esclusivamente la futura attività valutativa dei commissari, la cui conoscenza previa da parte dei candidati s’appalesa neutra ovvero indifferente ai fini del sereno, proficuo e competitivo svolgimento delle prove di esame.

Il sig. C. ritiene, altresì, che il superamento della fase preselettiva nelle stesse materie in cui poi è stato giudicato insufficiente costituirebbe l’evidente riprova della illogicità e contraddittorietà della valutazione negativa.

Anche questa censura è infondata.

La presunta contraddittorietà deve escludersi in ragione della evidente autonomia che caratterizza la prova di esame rispetto alla fase preselettiva (che prova di esame, peraltro, non è), e della non necessaria coincidenza di domande tra la prima e la seconda.

L’ultima censura appare, infine, generica ed apodittica oltre che inammissibile per l’evidente ingerenza nel merito delle valutazioni e scelte riservate all’amministrazione.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, perciò, meritevole di reiezione mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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