Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 818 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il provvedimento sopra indicato, assunto de plano, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata da P.V. relativa ad un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.

2. Ricorre per cassazione il P., deducendo nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. c) per violazione degli artt. 127 e 130 c.p.p..

3. Il ricorso va accolto.

La Corte territoriale ha pronunciato senza osservare le forme di cui all’art. 130, comma 2, che per la procedura di decisione sulla correzione dell’errore materiale rinvia all’art. 127 c.p.p., il quale prevede, a pena di nullità, l’avviso alle parti e al difensore che, in camera di consiglio, può sostenere in contraddittorio le ragioni del suo assistito.

L’accertata mancanza di avviso integra violazione del contraddittorio e nullità del provvedimento assunto, che va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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