T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, impresa di radiodiffusione televisiva operante in ambito locale, ha impugnato il provvedimento in oggetto, con il quale le è stata rilasciata la concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, nella parte in cui vengono esclusi dalla concessione stessa l’impianto di Monte Pastello (Vr) operante sul canale 70 UHF e quello di Monte Genesio (Pr) operante sul medesimo canale.

Premesso che i citati impianti erano eserciti già prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 e, in quanto tali, furono oggetto della autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 32 della stessa legge, la ricorrente assume adesso l’illegittimità del provvedimento impugnato ribadendo il proprio diritto al conseguimento della concessione anche con riferimento ai predetti impianti in base a quanto statuito dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422.

In particolare, il ricorso è affidato alle seguenti censure:

) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, trattandosi di impianti già censiti e oggetto dell’autorizzazione ex art. 32 della legge n. 223/90;

) difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti comportamenti; deviazione dalla causa tipica e violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 del D.L. 323/93, convertito nella legge 422/93.

L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, considerato che i due impianti operano su una frequenza non attribuibile ai privati secondo il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con D.M. del 31.1.1983.

Disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con ordinanza n. 1690/96, alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione del merito.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che con la memoria difensiva presentata per l’udienza di discussione la ricorrente ha dichiarato di avere ceduto l’impianto di Monte Genesio e di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione per la parte corrispondente; conseguentemente il ricorso è improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’interesse soltanto con riferimento all’esercizio, ancora in atto, dell’impianto di Monte Pastello.

Nel merito il ricorso è comunque infondato.

La tesi di parte ricorrente, infatti, secondo la quale, avendo la ricorrente richiesto ed ottenuto la autorizzazione per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti citati, in base a quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 223 del 1990, non avrebbe potuto l’Amministrazione negare successivamente la concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, non può essere condivisa dal Collegio.

La norma citata stabilisce infatti che le concessioni che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, in ambito locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 possono riguardare esclusivamente l’esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi del predetto art. 32, ed eventualmente modificati, e verificati dai competenti organi tecnici dell’amministrazione.

Dalla disposizione richiamata, dunque, emerge in maniera evidente che, a differenza di quanto sembra ritenere parte ricorrente con l’articolazione del primo motivo di censura, il fatto di essere titolare di autorizzazione all’esercizio di impianti censiti regolarmente ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n. 223/1990 non implica automaticamente il diritto al rilascio della concessione ex art. 1 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modifiche nella legge n. 422/1993, essendo detto rilascio condizionato comunque alla verifica tecnica sugli impianti di competenza degli organi tecnici dell’amministrazione.

Il provvedimento impugnato, infatti, è stato adottato in ragione del fatto che, dalle verifiche tecniche espletate, è emerso che gli impianti operanti sul canale 70 UHF impegnano una frequenza i cui limiti sono compresi tra 862 ed 870 mhz e quindi non consentita al servizio di radiodiffusione televisiva in quanto facente parte, secondo il piano nazionale di ripartizione delle frequenze adottato con DM 31.1.1983, di una gamma attribuita al servizio fisso ed al servizio mobile aeronautico del Ministero della Difesa.

Né può ritenersi che la disciplina della concessione, introdotta dalla norma richiamata, successivamente alla scadenza del periodo temporale di applicazione della disciplina transitoria dell’art. 32 della legge n. 223/90 sulle autorizzazioni alla prosecuzione degli impianti già in esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 223/1990, e censiti, implicasse una sorta di sanatoria generalizzata e a regime di tutti gli impianti, sebbene eserciti in violazione delle disposizioni generali, come quelle contenute nel piano di ripartizione delle frequenze.

Mentre infatti la logica della disciplina intertemporale era quella di consentire la prosecuzione dell’esercizio di tutti gli impianti comunque in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa, secondo un regime temporaneo di tipo autorizzatorio, al contrario il regime delle concessioni sugli impianti censiti, da rilasciare successivamente alla scadenza del termine di efficacia delle autorizzazioni ex art. 32 della legge n. 223/90, non poteva che essere quello ordinario, peraltro in mancanza di esplicite disposizioni normative che consentissero la sanatoria di impianti eserciti extra ordinem.

La verifica tecnica richiamata dal citato art. 1 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modifiche nella legge n. 422 del 1993, dunque,non poteva che concernere la conformità degli impianti già censiti, e da formare oggetto della nuova concessione, alla disciplina generale, anche tecnica; con la conseguenza che giammai avrebbe potuto essere rilasciata a regime una concessione per la prosecuzione dell’esercizio di impianti che occupavano frequenze non destinate alla radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, e peraltro assegnate al Ministero della Difesa per le esigenze connesse al servizio di aeronautica.

E ciò a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’impianto radiotelevisivo possa in concreto implicare effettivo disturbo al canale utilizzato dal Ministero della Difesa, non potendosi in ogni caso consentire la trasmissione privata su frequenze riservate a finalità di spiccato rilievo pubblicistico.

Il provvedimento impugnato risulta quindi correttamente ed adeguatamente motivato, né la pregressa utilizzazione dell’impianto avrebbe potuto legittimare il rilascio della concessione in una logica di sanatoria estranea, come rilevato, alla normativa sopravvenuta. Non sussiste quindi il denunciato sviamento dal potere.

Conclusivamente il ricorso va rigettato nei limiti del persistente interesse.

Considerata la complessità della normativa susseguitasi nel tempo, si ritiene sussistano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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