T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 319 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati annullati da questa Sezione, con sentenze peraltro passate in giudicato (cfr. fin dalla decisione T.A.R. Lazio, Sez. II Sezione, 28 luglio 2009 n. 7641 e, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 dicembre 2010 n. 37894), in ragione del condivisibile rilievo per cui i provvedimenti di riscossione di cui è questione per il raggiungimento del minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle cd. misura di salvaguardia, con conseguente accoglimento anche del presente ricorso ed annullamento dell’atto con lo stesso principalmente impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti della sola Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente indicata in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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