T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 316 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati annullati da questa Sezione, con sentenze peraltro passate in giudicato (cfr. fin dalla decisione T.A.R. Lazio, Sez. II Sezione, 28 luglio 2009 n. 7641 e, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 dicembre 2010 n. 37894), in ragione del condivisibile rilievo per cui i provvedimenti di riscossione di cui è questione per il raggiungimento del minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle cd. misura di salvaguardia, con conseguente accoglimento anche del presente ricorso ed annullamento degli atti con lo stesso impugnati;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti della sola Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore delle ricorrenti indicate in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti dei Ministeri intimati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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