Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 795 Indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 18/11/2009 dal giudice monocratico del tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, nel corso di un giudizio a carico di R.R., imputato per i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e art. 31 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181. Fatti accertati in (OMISSIS).

Con l’ordinanza impugnata il giudice, in accoglimento dell’eccezione di nullità formulata dal difensore dell’imputato ha disposto la restituzione degli atti alla Procura della repubblica con la seguente motivazione: "rilevato che ai sensi dell’art. 369-bis la mancata informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa comporta la nullità di tutti gli atti successivi che pertanto si devono ritenere nulli sia l’avviso ex art. 415-bis sia il decreto di citazione a giudizio, rimette gli atti al pubblico ministero".

Nell’adottare il provvedimento che è stato impugnato, il giudice monocratico avrebbe applicato erroneamente le norme in materia di nullità (art. 185 c.p.p.). L’ordinanza impugnata, provocando una inammissibile regressione del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari, sarebbe abnorme e, come tale, suscettibile di ricorso per Cassazione. Il giudice ha ritenuto che la polizia giudiziaria avesse compiuto un’ispezione dei luoghi (documentata dal verbale del 3 marzo 2009), in assenza del prescritto decreto del pubblico ministero, in violazione delle garanzie difensive di cui all’art. 364 c.p.p. e senza preventiva notificazione all’indagato dell’informazione di garanzia e sul diritto di difesa di cui all’art. 369-bis c.p.p.. Tale ultima omissione avrebbe viziato tutti gli atti successivi, compresi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio.

Ad avviso del ricorrente il giudice avrebbe ricostruito lo svolgimento delle indagini in maniera erronea, in quanto il pubblico ministero non aveva disposto una ispezione dei luoghi, ma aveva delegato l’attività atipica di descrizione delle opere abusive (accertamento dello stato dei luoghi con rilievi fotografici).

Secondariamente, se anche si volesse ritenere il predetto atto di indagine viziato da nullità, tale invalidità non rende invalido il decreto di citazione a giudizio, come affermato alla giurisprudenza di legittimità in più occasioni; di fatti l’art. 185 c.p.p., comma 4, stabilisce espressamente che il principio di cui al comma 3 della medesima norma non si applica alle nullità concernenti le prove.

L’imputato R. ha presentato una memoria chiedendone l’acquisizione in quanto documento proveniente dall’imputato ai sensi dell’art. 237 c.p.p.; in tale dichiarazione egli ha svolto argomentazioni a sostegno della esattezza dell’ordinanza impugnata ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato (S.U., n. 7 del 475/2000, Mariano, Rv.

215839) che non è necessario il preventivo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore. Nel caso di specie il pubblico ministero non aveva disposto un’ispezione dei luoghi, ma aveva delegato alla polizia giudiziaria un’attività di descrizione dello stato dei luoghi, corredata da rilievi fotografici (attività non tipica), espletata il 3/3/2009, in relazione all’eventuale verifica della realizzazione di opere abusive: quindi non dovevano ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 364 e 369-bis c.p.p..

Peraltro anche se si fosse ritenuto dovuto tale adempimento, è stato precisato, proprio in riferimento ad atti di polizia giudiziaria, che la violazione dell’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto avrebbe dovuto essere eccepita o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 c.p.p. e comunque non certo, come nel caso in questione, dopo la conclusione delle indagini preliminari, solo all’udienza dibattimentale dell’11 novembre 2009 (Cfr. sez. 3, n. 41625 del 20/12/2006, Moldoveanu e altro, Rv. 235545, in materia di omesso avviso in caso di sequestro si veda sez. 1^, n. 8107 dell’1/3/2010, Gravagna, Rv. 246382. In particolare, in tema di ispezione personale, si veda anche Sez. 4, n. 45622 del 26/11/2009, Maci, Rv. 245797).

Del resto, quand’anche si volesse ritenere l’atto di indagine espletato un’ispezione dei luoghi in senso proprio, come tale viziato da nullità per omessa notifica dell’informazione di garanzia, tale conseguenza non avrebbe mai potuto comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in quanto la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui sia compiuto l’atto nullo, conseguente alla declaratoria di nullità, non si applica alle nullità concernenti le prove, (cfr. Sez. 5, n. 14527 del 2/4/2009, PM in proc. Vinay, Rv. 243340).

Quindi il provvedimento impugnato, che determina un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, risulta abnorme e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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