T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-01-2011, n. 338 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra A.S., candidata per la lista Meroi Presidente alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Viterbo, impugna il verbale di proclamazione degli eletti, contestandone l’illegittimità nella parte in cui la colloca al quarto posto dei candidati non eletti per la sua lista.

La ricorrente lamenta che un errore nella disposizione delle liste nel verbale della sezione n. 20 abbia generato errore nell’assegnazione dei voti da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale.

La Provincia di Viterbo e i sig.ri M.M., P.O. e De G.R., chiamati in causa, non si sono costituiti.

Con ordinanza 22.10.2010 n. 1479 questa Sezione ha disposto a carico della ricorrente integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra Gioia Maria Scipio, candidata alla competizione elettorale per la stessa lista, ivi collocata al terzo posto dei non eletti, evidenziandosi l’interesse contrario di quest’ultima al presente ricorso dalla circostanza che l’accoglimento della domanda giudiziale determinerebbe il suo scavalcamento nella graduatoria di lista da parte della sig.ra S..

L’incombente è stato eseguito nei termini prefissi.

Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 13.1.2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La sezione n. 20 ha verbalizzato correttamente i voti conseguiti dalle liste di candidature, ma non ha collocato le medesime nell’ordine stabilito dal manifesto elettorale. L’Ufficio Elettorale Centrale ha riportato i voti risultanti dai verbali delle sezioni seguendo l’ordine delle liste come ufficialmente indicato dal manifesto, ma non ha tenuto conto della diversa disposizione nel verbale della sezione n. 20.

La conseguenza, per quanto concerne i limiti del presente contenzioso, è stata che, alla sig.ra A.S., candidata per la lista Meroi Presidente, l’U.E.C. non ha riconosciuto ventinove voti regolarmente da lei riportati nel ventiquattresimo collegio. L’aggiunta di questi voti determina l’incremento a 7,38 della cifra individuale della candidata, la seconda più elevata della lista, consentendone il collocamento al primo posto dei non eletti.

Non si fa luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone la collocazione della sig.ra A.S. al primo posto dei candidati non eletti della lista Meroi Presidente, con i voti validi e la cifra elettorale individuale come descritti a parte motiva.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e comunicata nei termini di cui all’art. 130, comma 8, del codice del processo amministrativo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *