Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 793

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Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 4/6/2009 dal Tribunale di Tivoli, Sezione di Castelnuovo di Porto, in composizione monocratica, era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, in riferimento al procedimento penale nei confronti di U.F., indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b), perchè, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativi, aveva eseguito lavori di ristrutturazione mediante frazionamento e cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio (per mq 29,38), con aumento di superficie utile mediante realizzazione di soppalchi, ampliamento della sagoma dell’ex locale magazzino con chiusura di portico ed accorpamento di ex vani tecnici con ricavo di nuova cubatura per me 72, nonchè abbassamento dell’originale piano di calpestio con aumento della cubatura interna e della superficie utile, e per i reati di cui allo stesso D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72 e 83, 93, 94 e 95, fatti accertati in (OMISSIS).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza chiedendo la dichiarazione di abnormità della stessa per avere determinato un’anomala regressione del procedimento incompatibile con il nostro sistema processuale, dichiarando erroneamente la nullità di un decreto di citazione a giudizio valido ed efficace. Infatti il giudice su eccezione della difesa, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione in quanto vi era richiesta di interrogatorio e lo stesso non sarebbe stato espletato, essendo stato limitato ad un deposito documentale, quando invece l’imputato risultava comparso innanzi alla polizia giudiziaria delegata per l’incombente, alla quale aveva depositato memoria difensiva e consulenza tecnica di parte, con contestuale richiesta di rinvio dell’interrogatorio all’esito della valutazione delle stesse, nel caso in cui non fosse stato disposto il proscioglimento ed un supplemento di perizia.

L’indagato ha presentato memoria con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non risponde al vero che non vi sia stato l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia richiesto dall’indagato. Nel caso di specie la polizia giudiziaria era stata delegata per l’atto istruttorio e l’indagato era stato posto in condizione di difendersi essendo stato convocato dalla polizia giudiziaria, di fronte alla quale anzichè rispondere alle domande, aveva depositato documentazione ed aveva chiesto "un rinvio" dell’interrogatorio solo per il caso in cui non fosse stato deciso per il suo proscioglimento e l’invocato supplemento di perizia.

Poichè la finalità dell’interrogatorio di garanzia è quella di consentire all’imputato di rappresentare le proprie ragioni dopo aver avuto conoscenza degli atti del procedimento a suo carico, tale possibilità è stata concretamente offerta nel caso di specie, sicchè non può dirsi sussistente la ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio dell’indagato che ne aveva fatto richiesta.

Il deposito di documentazione alla polizia giudiziaria che aveva convocato l’indagato per rendere l’interrogatorio, infatti, rappresenta una scelta difensiva che risponde a strategie legittime e liberamente percorribili da parte dell’ U., il quale decise di non rispondere alle domande e di avanzare istanza di un nuovo interrogatorio, nel caso in cui non si fosse addivenuti al suo proscioglimento. Tale richiesta non valeva certo ad imporre l’espletamento di un nuovo atto istruttorio, nè il fatto che il pubblico ministero non l’abbia tenuta in conto è sanzionabile con la nullità del decreto di citazione a giudizio, nè sotto altro profilo.

L’impugnata ordinanza è perciò affetta da abnormità, in quanto comporta un’indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, e deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per il prosieguo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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