T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-01-2011, n. 337 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G.M., candidato per la lista PDL alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Viterbo, impugna il verbale di proclamazione degli eletti, contestandone l’illegittimità nella parte in cui lo colloca tra i candidati non eletti per la sua lista e nella parte in cui proclama eletto il sig. A.F., candidato per la medesima lista.

Il ricorrente lamenta che un errore nella disposizione delle liste nel verbale della sezione n. 20 abbia generato errore nell’assegnazione dei voti da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale.

La Provincia di Viterbo e i sig.ri L.T.E.A.F., chiamati in causa, non si sono costituiti.

Con ordinanza 22.10.2010 n. 1478 questa Sezione ha disposto a carico del ricorrente integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Bruno Capitoni, candidato alla competizione elettorale per la stessa lista PDL, ivi collocato al primo posto dei non eletti, evidenziandosi l’interesse contrario di quest’ultimo al presente ricorso dalla circostanza che l’accoglimento della domanda giudiziale determinerebbe il suo scavalcamento nella graduatoria di lista da parte del sig. M., collocato dell’Ufficio Elettorale Centrale al secondo posto dei candidati non eletti per il PDL.

L’incombente è stato eseguito nei termini prefissi.

Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 13.1.2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La sezione n. 20 ha verbalizzato correttamente i voti conseguiti dalle liste di candidature, ma non ha collocato le medesime nell’ordine stabilito dal manifesto elettorale. L’Ufficio Elettorale Centrale ha riportato i voti risultanti dai verbali delle sezioni seguendo l’ordine delle liste come ufficialmente indicato dal manifesto, ma non ha tenuto conto della diversa disposizione nel verbale della sezione n. 20.

La conseguenza, per quanto concerne i limiti del presente contenzioso, è stata che, al sig. G.M., candidato per la lista PDL, l’U.E.C. non ha riconosciuto duecentodieci voti regolarmente da lui riportati nel ventiquattresimo collegio. L’aggiunta di questi voti determina l’incremento a 34,94 della cifra individuale del candidato, la seconda più elevata della lista, consentendone l’eleggibilità al secondo posto dopo il candidato sig. P.E., primo degli eletti per il PDL.

Pertanto il sig. M. deve essere proclamato eletto, mentre deve essere escluso dal novero dei consiglieri eletti il sig. A.F., ultimo degli eletti proclamati dall’U.E.C., il quale consequenzialmente retrocede di una posizione e va collocato al primo posto dei candidati non eletti della lista.

Non si fa luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Per l’effetto proclama eletto Consigliere Provinciale per la Provincia di Viterbo il sig. G.M. e annulla l’elezione del sig. A.F..

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e comunicata nei termini di cui all’art. 130, comma 8, del codice del processo amministrativo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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