T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-01-2011, n. 325 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 febbraio 2009 e depositato il successivo 21 febbraio, la Società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara n. 9/2008S Aut. A24 RomaTeramo e A 25 ToranoPescara. Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale", indetta dalla Società S.D.P. S.p.A. e di esserne stata esclusa per violazione del punto 3.1.2 del disciplinare, ovvero aver presentato la documentazione attestante i requisiti della seconda ausiliaria della S. S.r.l., ossia la P.R.M. Ltd, in lingua inglese non accompagnata da traduzione giurata.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione di legge per erronea e falsa interpretazione ed applicazione del bando di gara.

Assume la ricorrente Impresa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di gara, il Disciplinare richiedeva la "traduzione giurata", a pena di esclusione, solo ed esclusivamente per i documenti relativi al "requisito di cui al punto 3.1.2 punto 2", fornito da S. attraverso l’Impresa Selca S.a.s., ma non per i documenti di cui ai punti precedenti.

Invero, nel Disciplinare l’esclusione era prevista soltanto ove mancasse la traduzione giurata relativa ai documenti di cui al "Requisito 3.1.2 punto 2 e non per gli altri, sicché la S.A. non poteva escludere la ricorrente per aver fornito documenti per i quali non era richiesta, a pena di esclusione, la traduzione giurata;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, falso presupposto di fatto; contraddittorietà.

La ricorrente ha fornito tutta la documentazione richiesta, ancorché non assistita da traduzione giurata, sicché la Commissione aveva l’obbligo, prima di escludere la S. S.r.l., di richiedere l’integrazione degli stessi con la "dichiarazione giurata". Infatti, la successiva produzione della traduzione giurata avrebbe costituito solo mera regolarizzazione della documentazione prodotta a corredo dell’offerta, costituendo la traduzione semplice duplicazione del contenuto del documento in lingua diversa dall’originale.

Aggiunge la ricorrente che la violazione del citato art. 46 viene evidenziata ancor più dalla circostanza che la mancanza della traduzione non era prevista a pena di esclusione;

3. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali che regolano le gare d’appalto in relazione all’interpretazione del bando di gara.

La ricorrente deduce la poca chiarezza del Disciplinare di gara nel richiedere o meno la traduzione giurata, sicché è possibile che si sia ingenerata una oggettiva confusione nello stabilire quello che l’Amministrazione richiedeva, anche in considerazione che nella richiesta di documenti non si faceva cenno ad alcuna traduzione giurata, pur conoscendo l’Amministrazione che una impresa avallante era di nazionalità inglese, ma un mero riferimento ai punti 3.1.1 e 3.1.2;

4. violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto.

Sottolinea la Società ricorrente che non sussistono i presupposti che giustificano i provvedimenti impugnati, poiché sono stati presentati tutti i documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti dell’ausiliaria P.R.M. Mtd, mancava solo la traduzione giurata, sicché il documento, anche se non in lingua italiana, c’era e, quindi, la veridicità delle affermazioni era comprovata;

5. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali che regolano le gare d’appalto in merito al fatto di poter presentare documenti redatti in lingua straniera.

La Commissione erroneamente ha ritenuto che la mancata produzione della traduzione giurata configurasse un vizio sostanziale che attiene alla sussistenza della capacità tecnica per l’esecuzione dei prescritti servizi, poiché la documentazione prodotta a corredo dell’offerta è solo irregolare per aspetti meramente formali..

6. violazione di legge ed erronea e falsa applicazione dei principi generali dettati dal d. lgs. n 163 del 2006 in materia di gare d’appalto.

Nessuna norma del Codice prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui i documenti in lingua straniera non siano accompagnati da traduzione giurata. Esso richiede eccezionalmente tale adempimento solo all’art. 277 per gare relative ai "Settori pubblici lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria", sicché può argomentarsi che ciò non è dovuto per altri tipi di gare.

Consegue che se i bando venisse interpretato nel senso dato dalla Commissione si porrebbe in aperta violazione del Codice degli appalti di cui al d. lgs. n. 163 del 2006;

7. violazione di legge ed erronea e falsa interpretazione dell’art. 3 d. lgs. n. 163 del 2006.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’obbligo di presentazione della traduzione giurata di un documento per le imprese straniere crea un onere aggiuntivo rispetto alle imprese italiane e crea una disparità di trattamento tra l’impresa estera e quella italiana.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 27 febbraio 2009, la S. s.r.l. impugna il verbale di gara n. 100 del 29gennaio 2009, con il quale la Commissione ha ribadito l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua, nonché la lettera 2 febbraio 2009, con la quale viene intimato alla Società Sace Surety S.p.A. il pagamento della cauzione provvisoria di Euro 38.100,00.

Avverso questi ultimi provvedimenti deduce:

1. violazione di legge ed erronea e falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 97 Cost., imparzialità e buon andamento, nonché i principi generali di pubblicità e trasparenza delle norme che disciplinano le procedure di gara in materia di appalti i cui agli artt. 84, comma 5, 67, comma 5, 91, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999.

La mancata comunicazione delle sedute di gara da parte della S.A. viola le norme citate in rubrica. Infatti, le uniche sedute non pubbliche sono quelle per la valutazione dell’offerta tecnica. Nel caso di specie, la ricorrente è stata esclusa senza che abbia potuto partecipare alla seduta;

2. eccesso di potere sotto il profilo della illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dalla illegittimità degli atti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo, i cui vizi in esso denunciati si ripropongono anche per tale atto.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato l’8 maggio 2009 viene impugnata l’aggiudicazione definitiva del 10 aprile 2009 della gara in oggetto.

Avverso il predetto atto vengono dedotti vizi per illegittimità derivata dai precedenti atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.

Con atto notificato il 5 marzo 2009 l’ATI controinteressata spiega ricorso incidentale, impugnando tutti gli atti ed i verbali della Commissione di gara e della S.A., nella parte in cui non sono state rilevate e sanzionate le carenze, le difformità e le omissioni rinvenibili nella documentazione offerta dalle ricorrenti principali ai fini della partecipazione alla procedura in argomento.

All’uopo deduce:

1. difetto dei requisiti partecipativi alla gara. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione degli artt. 41, 42 e 49 d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando ed ai punti 3.1.1 e 3.1.2, a e 8 del Disciplinare di gara.

Il motivo è volto a rilevare la carenza dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis da parte della ricorrente principale; in particolare, non sono stati dimostrati i requisiti di qualificazione asseritamente posseduti dall’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd. Aggiunge che nel rapporto di avvalimento intercorso con detta Impresa non sono stati individuati i requisiti di qualificazione e le risorse che la P.R.M. Ltd avrebbe messo a disposizione della S. S.r.l. per tutta la durata dell’appalto.

In particolare, la S. S.r.l. non ha presentato l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, come previsto dall’art. 42, co. 1, lett. a) del Codice e dal punto 3.1.2. n. 1 del Disciplinare ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione né a ciò ha provveduto l’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd., sicché ha omesso di comprovare il possesso dei requisiti in argomento mediante le modalità previste.

Anche l’avvalimento dei requisiti della P.R.M. Ltd. è carente e inidoneo a qualificare la S. S.r.l. anche con riferimento alla individuazione dei requisiti e delle risorse posseduti dall’impresa ausiliaria. La lex specialis, infatti, delineava i requisiti di capacità tecnica richiesti, articolandoli in diverse ipotesi tra loro alternative, mentre ciò non risulta né nella dichiarazione inerente l’avvalimento né nel contratto di avvalimento;

2. difetto dei requisiti partecipativi alla gara. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione degli artt. 42 e 49 d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento al punto III.2.3 del bando ed ai punti 3.1.2 e 8 del Disciplinare di gara.

Assume la controinteressata che la S. S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva anche perché la P.R.M. Ltd. non ha comprovato il possesso della certificazione UNI EN ISO con le modalità prescritte dalla lex specialis al punto 3.1.2. del disciplinare. In conclusione, la S..r.l. non solo non ha fornito una traduzione giurata di tutta la documentazione prodotta dall’Impresa ausiliaria a comprova dei requisiti di avvalimento, ma non ha prodotto la traduzione giurata neanche per il certificato ISO 9001:2000 della medesima Impresa ausiliaria, che era chiesto a pena di esclusione.

L’ATI controinteressata, a seguito della documentazione versata in atti dalla Stazione appaltante, ha rilevato altre difformità nella documentazione presentata in sede di gara dalla ricorrente principale, sicché con atto di motivi aggiunti, notificato il 26 marzo 2009 deduce:

3. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 1006, della lex specialis, con particolare riferimento al punto 3.1.3del Disciplinare di gara.

La S. S.r.l. non ha prodotto compiutamente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali "cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara", in quanto non sono state rese e sottoscritte personalmente e direttamente dagli stessi soggetti che ricoprivano le cariche medesime. Nel caso di specie è stato il legale rappresentante della S. S.r.l. a fare la dichiarazione, sicché la dichiarazione appare carente e difforme rispetto alle prescrizioni della lex specialis.

Aggiungono le controinteressate che, quand’anche si volesse ritenere che la dichiarazione rilasciata da soggetto non titolato a renderla sia comunque idonea a consentire la partecipazione alla gara, tuttavia la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante della S. S.r.l. è incompleta rispetto a quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis, poiché risulta attestata soltanto l’insussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. c) dell’art. 38, co. 1, d. lgs. n. 163 del 2006.

La Soc. S.D.P. S.p.A. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.

Con ordinanza n. 1060 del 5 marzo 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è, principalmente, il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara n. 9/2008S Aut. A24 RomaTeramo e A 25 ToranoPescara. Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale", indetta dalla Società S.D.P. S.p.A.

Il provvedimento di esclusione è stato determinato dalla violazione delle prescrizioni di gara (punto 3.1.2 del disciplinare), che imponevano di corredare la documentazione probatoria redatta in lingua straniera, attestante i requisiti partecipativi di capacità economicofiunanziaria e tecnica, di apposita traduzione giurata.

La S. S.r.l., infatti, risultava estratta ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, quindi, invitata dalla S.A. a fornire la documentazione probatoria relativa ai requisiti di qualificazione dichiarati, produceva la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di qualificazione della seconda ausiliaria della S. S.r.l., la P.R.M. Ltd, in lingua inglese non accompagnata da traduzione giurata.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione di gara, la lex specialis non avrebbe richiesto, a pena di esclusione, la traduzione giurata di tutta la documentazione eventualmente prodotta in lingua diversa dall’italiano, ma soltanto di quella richiesta per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 3.1.2, punto 2, del disciplinare, ovvero la certificazione UNI ENJ ISO 9001:2000, necessaria a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera m) dell’art. 42, co. 1, del d. lgs. n. 163 del 2006.

Rileva il Collegio che la documentazione in lingua inglese relativa all’ausiliaria P.R.M. Ltd. riguardava i requisiti di cui al punto 3.1,2, ovvero ai sensi dell’art. 42, co. 1, lett. a) del Codice dei contratti, l’aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sul GUCE, servizi analoghi di importo complessivamente non inferiore al 150% dell’importo posto a base d’asta, nonché il requisito di cui al punto 3.1.2, ovvero, ai sensi dell’art 42, co. 1, lett. h) del Codice dei contratti, la piena disponibilità di un’attrezzatura (macchina operatrice o veicolo) con portata utile minima di 140 q.li munita delle attrezzature necessarie all’applicazione ei pittura termoplastica dotata di n. 2 serbatoi per materiale termoplastico (…).

Tali requisiti erano stati oggetto del contratto di avvalimento tra la S. S.r.l. e la P.R.M. Ltd.

L’art. 8 del Disciplinare, nel determinare la procedura di aggiudicazione, dispone che "Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutta la documentazione prevista dal presente "Disciplinare di gara" può essere sostituita da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza corredata da traduzione giurata".

A sua volta, il punto 3.1.2 del Disciplinare di gara rubricato: "Capacità tecnica da dimostrare, a pena di esclusione, mediante", segue l’indicazione dei requisiti da dichiarare.

E’ necessario precisare che al n. 2 del punto 3.1.2. il disciplinare reca la precisazione riguardante la produzione del requisito di cui alla lettera m), specificando che in caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano, occorre, oltre l’originale, anche la traduzione giurata.

Da questa precisazione, la ricorrente fa deduce che solo in tal caso è prevista, a pena di esclusione, la traduzione giurata.

Sennonché, osserva il Collegio, tale interpretazione della lex specialis appare riduttiva e non conforme alle disposizioni del disciplinare.

Ciò che la ricorrente ha omesso di dimostrare sono tutti i requisiti di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2., relativamente all’Impresa ausiliaria P.R.M. Ltd.

La ricorrente, infatti, trasmetteva, in data 12 gennaio 2009, la documentazione probatoria, richiesta da parte della S.A. in data 11 dicembre 2008. La Commissione riscontrava la regolarità della certificazione dell’ausiliaria Selca, mentre per l’ausiliaria P.R.M. Ltd. la certificazione era in lingua inglese, non accompagnata da traduzione giurata, come prescritto dal punto 8 del Disciplinare.

Orbene la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche acclarate nelle certificazioni concernenti i requisiti di qualificazione qualora il loro originale sia stato formato in lingua differente da quella italiana, è necessario che le certificazioni, se redatte in una lingua diversa dall’italiano, debbano essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana certificata. Ed è ciò che richiedeva la lex specialis a pena di esclusione (punto 8, sesto capoverso, del disciplinare).

Non aver fornito la traduzione giurata delle certificazioni relative all’Impresa ausiliaria ha comportato l’impossibilità, da parte della Commissione, di pronunciarsi su atti redatti in lingua diversa dall’italiano e, quindi, ciò equivale a omissione della produzione documentale richiesta.

Nella seconda seduta di gara del 12 gennaio 2009, la Commissione, infatti, informava il rappresentante della S. S.r.l., presente alla seduta, chiedendo "di fornire adeguati elementi, atti ad indurre la Commissione in diverso convincimento". Sennonché questi, come risulta dal verbale precitato, ha insistito sulla regolarità della documentazione prodotta, "a nulla rilevando la mancata traduzione in lingua italiana degli atti prodotti in lingua inglese", mancando, quindi, anche di chiedere un termine per la produzione di quanto richiesto. Tale atteggiamento ha indotto la Commissione a rimanere ferma nel convincimento dell’esclusione della ricorrente dalla gara de qua, essendole stato impedito di verificare l’effettivo possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.2 del disciplinare; ciò conformemente a quanto disposto dal Disciplinare medesimo al sesto capoverso del punto 8, laddove precisa che "la Commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procederà: a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati che non abbiano fornito la documentazione richiesta ovvero la cui documentazione non confermi il possesso dei requisiti richiesti".

Da quanto sopra deriva che anche l’esigenza di chiedere l’integrazione documentale, nella specie, è stata assolta dalla Commissione, con chiara infondatezza del secondo motivo dedotto con il ricorso introduttivo.

Tuttavia è bene ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto che "la produzione di atti non accompagnati dalla traduzione ufficiale equivale alla non produzione degli stessi, in quanto impedisce alla stazione appaltante di avere immediata, diretta e certa contezza delle referenze relative alla capacità tecnicoeconomica dei concorrenti" (TAR Lazio, Sez. III ter, 25 marzo 2003, n. 2565).

D’altro canto, anche se la Commissione avesse avuto padronanza della lingua straniera, solo la traduzione giurata avrebbe potuto fornire garanzia ufficiale di corrispondenza tra la documentazione prodotta in lingua originale ed il suo significato.

In proposito il Collegio ritiene, conformemente all’orientamento del Giudice delle Leggi, che in varie occasioni ha statuito che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato, da usare obbligatoriamente, salve le espresse deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, nell’ambito delle funzioni esercitate dai pubblici uffici (Corte costituzionale 11 febbraio 1982, n. 28).

Giova, altresì, ricordare che grava sulla impresa partecipante alla gara l’onere di porre la Stazione appaltante nella migliore condizione per poter prontamente verificare il contenuto della documentazione prodotta all’attenzione della Commissione giudicatrice. L’ATI ricorrente, al contrario, non si è attenuta a quelle generali regole comportamentali che impongono la verifica ed il controllo degli atti da allegare all’offerta ed al particolare dovere di diligenza.

Del tutto recessivo appare, quindi, il principio della massima concorrenzialità una volta che il concorrente abbia violato il dovere di diligenza nella redazione degli atti di gara.

Inoltre, alla luce del principio affermato da pacifica giurisprudenza, secondo cui la Commissione di gara non può disapplicare le clausole di bando quando le stesse abbiano un contenuto chiaro e siano suscettibili di univoca interpretazione, è stato garantito, attraverso la letterale applicazione del disciplinare da parte della Commissione giudicatrice, la par condicio dei concorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni non sussiste la denunciata erronea e falsa interpretazione della disciplina di gara da parte della Commissione né la lamentata equivocità delle norme di bando, dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo.

Con il quarto motivo la ricorrente ATI lamenta che la Commissione abbia considerato la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione di Primo Road Markings Ltd quale mancata esibizione dei certificati comprovanti i requisiti, poiché la documentazione prodotta sarebbe solo irregolare sotto l’aspetto formale.

A questo riguardo è stato già richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che, per l’appunto, equipara la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione alla mancata produzione dei documenti stessi. Comunque, è bene ribadire, che il vizio attiene alla fase di verifica della sussistenza della capacità tecnica della concorrente. Con la mancata produzione della traduzione giurata della documentazione che avrebbe dovuto comprovare la capacità tecnica della ricorrente, la Commissione si è trovata nella impossibilità di accertare compiutamente la capacità tecnica della concorrente in relazione alle specificità richieste dalla gara medesima.

Con ulteriore motivo del ricorso introduttivo, l’ATI ricorrente deduce che nessuna norma del Codice prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui i documenti in lingua straniera non siano accompagnati da traduzione giurata.

E’ già stato osservato che la mancanza della traduzione giurata dei documenti prodotti a corredo dell’offerta equivale a mancata produzione dei documenti medesimi. Deriva da ciò che a norma dell’art. 48, co. 1, del Codice l’impresa concorrente deve essere esclusa quando la prova del possesso dei requisiti non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta.

Il Collegio, comunque, è dell’avviso che la previsione della traduzione giurata della documentazione non è né irragionevole né illogica né, infine, eccessivamente onerosa, come sostenuto dalle ricorrenti ove si consideri – come ricordato sopra – che le imprese concorrenti sono tenute a porre la S.A. nelle migliori condizioni per poter prontamente deliberare il contenuto degli elementi offerti al vaglio della Commissione giudicatrice.

Quanto, poi, al principio di reciprocità, cui le ricorrenti fanno ripetutamente riferimento, il Collegio rileva che esso va inteso nel senso che all’impresa straniera che partecipi ad una gara va garantito il trattamento giuridico analogo a quello di cui si chiede di poter beneficiare in Italia (TAR Lazio, Roma III bis, 28.3.2007, n. 2671); in nessun modo esso può essere inteso come facoltà di fornire certificazione non tradotta nella lingua dichiarata come ufficiale nel bando di gara. Ciò, peraltro, non costituisce un onere aggiuntivo, ma è condizione per assicurare la libera circolazione dei servizi in tutti i paesi europei e la massima partecipazione degli operatori economici.

Quanto alla censura dedotta con il primo atto di motivi aggiunti relativa alla illegittimità del verbale del 29 gennaio 2009, il Collegio osserva che la decisione adottata con il predetto verbale ha natura confermativa di quella contenuta nel verbale del 12 gennaio 2009.

Infatti, la Commissione si è riunita sollecitata dall’atto di contestazione inviato dallo studio legale che tutela le posizioni giuridiche dell’ATI ricorrente ed ha concluso ribadendo le argomentazioni di cui al verbale 12 gennaio 2009, senza compiere alcuna attività istruttoria e senza una nuova motivazione. Il contraddittorio, quindi, si era realizzato nella seconda seduta di gara del 12 gennaio 2009.

La reiezione del ricorso introduttivo comporta la reiezione dell’atto di motivi aggiunti prodotto avverso l’aggiudicazione definitiva, in quanto deduce solo vizi di illegittimità derivata.

Le ricorrenti, quindi, risultano legittimamente escluse dalla gara in argomento, sicché appaiono inevitabili le ulteriori conseguenze della segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e l’escussione della garanzia provvisoria

La reiezione del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti comporta, altresì, la dichiarazione di improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti con esso proposti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000, di cui 1.500,00 euro in favore della Soc. S.D.P. S.p.a. e euro 1.500,00 in favore dell’ATI controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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