Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

V.B.T., personalmente ricorre per Cassazione avverso la sentenza 9.11.2009 con la quale la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione 16.4.2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città l’ha condannata alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e Euro 800,00 di multa siccome ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 61 nn. 2 e 11, 81 cpv., 629 c.p.. La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata lamentando:

(1) Vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’accertamento della responsabilità penale perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto dedotto nei motivi di appello e in particolare del fatto che l’imputata aveva una grave situazione familiare che l’aveva portata a commettere atti nell’inconsapevolezza della loro illiceità.

(2) Vizio di motivazione e violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata estromissione della parte civile e all’accoglimento della domanda risarcitoria dalla stessa proposta, perchè la parte offesa aveva rilasciato al proprio difensore una procura speciale autorizzando quest’ultimo alla nomina di sostituti e di farsi rappresentare, senza conferire ulteriori facoltà.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo si evidenzia per la genericità delle doglianze che appaiono eccentriche rispetto al contenuto della motivazione della decisione impugnata che è dettagliata ed articolata proprio in relazione alla prova della piena consapevolezza dell’imputata circa la illiceità dell’atto compiuto. Infatti, sul punto la Corte territoriale ha messo in evidenza che "… Nel merito, basti qui solo rilevare la certa piena consapevolezza dell’imputata dell’illiceità del proprio comportamento, in quanto dalle inequivoche dichiarazioni della persona offesa si evince agevolmente la reiterazione inusuale delle sue minacce finalizzate ad ottenere le somme di denaro (ammontanti complessivamente ad Euro 5.000,00, quindi, prima facie, ben superiori al valore venale del bene de quo, proprio prospettando in caso contrario l’inevitabile distruzione dell’orologio al cui possesso il M. aveva attribuito un valore enorme affettivo chiaramente ed inequivocabilmente comunicato alla donna". La motivazione appare ampia ed adeguata e la valutazione tratta dal dato probatorio acquisito non è illogica.

La difesa non ha proposto una specifica censura su detto punto della motivazione e non ha messo in evidenza vizi inquadrabili nell’ambito della previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma si è limitata a riformulare la doglianza già proposta in appello, nella sua mera prospettazione di merito, come tale non sindacabile nella presente sede. Anche il secondo motivo di impugnazione è una mera riproposizione della doglianza già proposta circa la quale la Corte territoriale ha dato risposta adeguata che neppure in questo caso è stata oggetto di specifica e puntuale critica sotto il profilo della correttezza della soluzione giuridica.

La disamina dell’atto intitolato "dichiarazione di costituzione di parte civile" consente di escludere che sia stata commessa qualsivoglia violazione di legge. La dichiarazione risulta essere stata firmata personalmente dalla parte, la quale, in calce all’atto stesso ha rilasciato al proprio legale di fiducia (avv.to M.) la procura speciale per la presentazione della suddetta dichiarazione di costituzione della parte civile, conferendo nello stesso tempo al suddetto difensore la ulteriore facoltà di nominare sostituti processuali e di delegarli alla presentazione dell’atto di costituzione di parte civile. La suddetta procura speciale è sufficiente per permettere al procuratore speciale di dichiarare la volontà di costituzione di parte civile con le forme adottate nel presente giudizio; come già affermato in precedenti pronunce cui questo collegio ritiene di adeguarsi, va qui ribadito che: "il soggetto al quale il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile può delegare tale attività, a condizione che la procura preveda espressamente una simile facoltà Cass. pen., sez. 5^, 8.2.2005 in Ced Cass., rv.

231713.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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