T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 43 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Ritenuto in fatto quanto segue:

3.1. Il ricorrente è stato privato del porto d’armi (con decreto confermato in sede di ricorso amministrativo) e gli è stato fatto divieto di detenere armi (con decreto censurato con ricorso gerarchico rispetto a cui la pronuncia di rigetto è sopravvenuta in corso di causa ed ha formato oggetto di ricorso per motivi aggiunti), in quanto è risultato, nel 2007, essere soggetto assuntore di sostanze stupefacenti.

3.2. Secondo quanto rappresentato dal sig. G. e non contraddetto dall’Amministrazione, si tratterebbe dell’unico episodio che lo ha visto coinvolto – allorquando, tre anni prima, è stato fermato ed invitato dal Questore ad astenersi dall’uso di sostanze stupefacenti -, tant’è che al medesimo non è mai stata contestata alcuna successiva violazione.

I provvedimenti impugnati sono, quindi, conseguenza di una tardiva (dopo tre anni, appunto) trasmissione della notizia dal Comando dei Carabinieri al Prefetto: essi, infatti, vedono quale unico loro presupposto proprio la suddetta nota dei Carabinieri.

3.3. Ravvisata l’esuberanza e la tardività sia del provvedimento di ritiro del porto d’armi, che del divieto di detenere armi, esplosivi e munizioni, il destinatario dei medesimi ha proposto ricorso gerarchico, ottenendo, però, una pronuncia esplicita solo con riferimento al primo.

3.4. Egli ha, quindi, notificato il ricorso in esame, ai fini dell’annullamento sia del rigetto del ricorso gerarchico sul ritiro del porto d’armi, che del silenzio rifiuto formatosi sul ricorso avverso il divieto di detenzione di armi ed altro, formulando anche domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti medesimi. Tale domanda è stata accolta e, con ordinanza 366/10, questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al riesame della posizione del sig. G., alla luce di quanto dedotto nel ricorso e rappresentato nell’ordinanza stessa.

3.5. In data 23 agosto 2010 quest’ultimo riceveva, presso il proprio domicilio eletto, anche il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo avverso il divieto di detenzione di armi e munizioni, poi impugnato con il successivo ricorso per motivi aggiunti.

3.6. Nelle more, al sig. G. venivano comunicati i risultati dei referti di laboratorio ed il parere favorevole del Collegio medico legale ex art. 4 D.M. Sanità 28 aprile 1998, ai fini del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo.

4. Considerato in diritto quanto segue:

4.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito come l’ampia discrezionalità che connota la funzione amministrativa con riferimento alla concessione del porto d’armi, conduca ad escludere la necessità di una particolare motivazione dei provvedimenti che la negano o che comunque tendono a privare un soggetto della possibilità di portare un’arma.

L’adozione di questi ultimo risulta subordinata, infatti, al solo presupposto del venire meno della piena affidabilità del soggetto richiedente o titolare del permesso, a prescindere dalla prova dell’aver commesso fatti sanzionabili.

4.2. Ciononostante e, quindi, pur dovendosi riconoscere lo sfumato obbligo di motivazione di cui si è ora detto, i provvedimenti impugnati con il ricorso in esame appaiono in concreto carenti di motivazione, limitandosi a fare rinvio, per relationem, alla nota del Comando dei Carabinieri che dà conto della vicenda che ha visto coinvolto il sig. G., tre anni prima.

4.3. Si deve, ritenere, infatti, che il singolo e lieve episodio richiamato non sia sufficiente ad integrare un’adeguata motivazione dei provvedimenti censurati, ancorché caratterizzati da un’ampia discrezionalità in ordine all’accertamento della permanenza dell’affidabilità del soggetto circa un corretto uso delle armi, in assenza di un’adeguata istruttoria volta a verificare l’effettiva non affidabilità del titolare del porto d’armi. Ciò tanto più se si considera che lo stesso art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede l’applicazione della pena accessoria della sospensione del porto d’armi solo fino ad un massimo di un anno, per una fattispecie di illecito amministrativo che, nel caso di specie, è stata contestata al ricorrente, senza, però, che questi fosse poi mai condannato.

4.4. Ne discende l’illegittimità della revoca del porto d’armi e del conseguente divieto di detenzione di armi.

4.5. Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza, considerato anche il comportamento processuale dell’Amministrazione che non ha adempiuto all’obbligo del riesame disposto con la sopra richiamata ordinanza cautelare.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A., rimborso forfetario delle spese e rimborso del contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *