T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 42 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

– che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

– che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

– che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile "vulnus" all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

Atteso:

– che in definitiva il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636);

– che non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile, ai fini del rispetto da parte sua della sicurezza pubblica, nell’espletamento dell’attività da autorizzare;

Tenuto conto:

– che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere che la vicenda controversa è stata oggetto di congrua valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

– che il provvedimento impugnato in questa sede dà conto di due denunce;

– che la prima è scaturita dalla guida di un ciclomotore in condizione di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di una sostanza stupefacente;

– che la sentenza di irrilevanza del fatto – invocata dal ricorrente – si fonda sulla sua occasionalità ma dà altresì conto dell’avvenuto accertamento dell’effettiva assunzione della sostanza;

– che nel secondo episodio il ricorrente è stato individuato come detentore di hashish per uso personale, e la natura della sostanza è stata confermata dalle analisi di laboratorio (cfr. doc. 2 amministrazione);

– che tali eventi denotano uno stile di vita non assolutamente tranquillo ed irreprensibile, che deve indurre a particolare cautela circa il possibile abuso delle armi;

– che in proposito il provvedimento prefettizio, fondato su un giudizio probabilistico, è adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato;

– che il requisito dell’affidabilità risulta preso in considerazione alla luce delle due denunce, mentre la relativa lontananza temporale dei fatti (2007) non può essere utilmente invocata in presenza di una reiterazione di contegno riprovevole;

– che peraltro l’amministrazione ha evocato l’art. 1 punto 5) del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998;

– che l’omessa valorizzazione delle deduzioni in sede procedimentale non è comunque sufficiente ad inficiare il contenuto dell’atto impugnato;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della ridotta attività difensiva di controparte e della natura non automatica della reiezione dell’istanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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