Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-01-2011, n. 1231 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 25 novembre 2009, il Gip del Tribunale di Campobasso ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento promosso a carico di M.G. e R.D., indagati per il delitto di cui all’art. 323 c.p. su denuncia di B.L., facendo proprie le ragioni enunciate dal PM presso quel tribunale nella richiesta. Ricorre per cassazione il B. e denuncia, con un unico ed articolato motivo inosservanza dell’art. 408 c.p.p., comma 2 in relazione a quanto previsto dall’art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., commi 1 e 5 con conseguente nullità del provvedimento adottato de plano. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorrente, con la denuncia presentata innanzi al PM, ha esplicitamente chiesto di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

E’ certo che il PM procedente ha, del tutto, omesso l’avviso di cui al secondo comma dell’art. 408 c.p.p., nonostante che al B. dovesse riconoscersi la qualità di parte offesa.

Infatti, il reato di cui all’art. 323 cod. pen., è un reato di evento, che consiste nel vantaggio del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno ingiusto arrecato ad altri. Ciò significa che l’abuso è idoneo a ledere oltre all’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A. ed alla imparzialità dei pubblici funzionari, anche l’interesse del privato a non essere "turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti" e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimato non solo a costituirsi parte civile quanto il processo abbia inizio (diritto spettante anche al solo danneggiato), ma anche a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. in applicazione degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.. ( N. 2613 del 1994 Rv. 199535, N. 4741 del 1996 Rv.

203869, N. 1106 del 1997 Rv. 207933, N. 3949 del 1999 Rv. 214919, N. 20496 del 2003 Rv. 224923, N. 44999 del 2005 Rv. 232625, N. 20399 del 2006 Rv. 234728, N. 40694 del 2006 Rv. 23555).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione. Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione (tra le tante tutte conformi da ultimo Sez. 1^ sent. n. 18666 del 2008): Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per il corso ulteriore.

P.Q.M.

LA CORTE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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