T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 71 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando spedito il 25 marzo 2009 alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (in seguito GUCE), ALER indiceva una procedura di gara per l’affidamento di "interventi di ristrutturazione edilizia, recupero sottotetti ad uso abitativo e riqualificazione spazi per servizi e attività", suddivisi in tre lotti per un importo totale pari a Euro 30.509.337,26 al netto di IVA (lotto A n. 78: Euro 10.377.003,38; lotto B n. 79: Euro 8.827.127,20; lotto C n. 80: Euro 9.342.884,40) da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimp punti 66 per l’offerta economica e massimo punti 34 per quella tecnica).

La disciplina di gara prevedeva la possibilità per ogni impresa di concorrere per più lotti, ma consentiva di aggiudicarsene uno soltanto sulla base di un ordine di priorità stabilito mediante sorteggio (nell’ordine lotto C, A e B).

Nella seduta del 4 agosto 2009, la Commissione procedeva alla verifica della documentazione amministrativa, nelle sedute dei giorni 8, 12 e 20 ottobre 2009 all’esame delle offerte tecniche.

In data 20 ottobre 2009 venivano aperte le offerte economiche con successiva sospensione della seduta al fine di provvedere "ad esaminare le giustificazioni a corredo dell’offerta presentata dalle imprese che hanno effettuato un ribasso risultato anomalo e per valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse".

In data 6 novembre 2009 con tre note (una per ciascun lotto), il Consorzio ricorrente riceveva richiesta di integrazione delle giustificazioni già prodotte in ordine ad alcune voci riferite al computo metrico di progetto (richiesta evasa il 3 dicembre 2009).

Con nota del 29 dicembre 2009, il Presidente della Commissione, comunicando l’avvenuto scrutinio dei chiarimenti forniti, chiedeva la produzione di una dichiarazione con la quale, il ricorrente si sarebbe dovuto impegnare a non sollevare eccezioni o riserve in merito al progetto di gara, al piano di sicurezza ed a rinunciare alle maggiorazioni di costi e degli oneri connessi alle migliorie proposte.

Contestualmente fissava il contraddittorio orale per il giorno 12 gennaio 2010, precisando i profili di criticità in ordine ai quali, in quella sede, il Consorzio si sarebbe dovuto giustificare ("differenze tra le quantità dei preventivi allegati, rispetto alle quantità delle offerte e delle analisi"; "mancanza, nei preventivi allegati, delle indicazioni di marche e modelli dei materiali"; "mancata corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle soluzioni migliorative e/o integrative proposte in sede di offerta tecnica, rispetto si preventivi ed alle analisi delle giustificazioni trasmesse").

Nella data fissata, all’esito delle valutazioni di competenza (verbali nn. 5, 6, 7, 12, 14 e 17), la Commissione concludeva per l’incongruità dell’offerta ritenendola anomala.

Nella seduta del 20 gennaio 2010, previa esclusione del ricorrente, la gara veniva aggiudicata a CME (Lotto C), COEDIL (Lotto A) ed EDIL GROUP (Lotto B).

Con delibera n. MI/008/01 del 27 gennaio 2010 venivano approvati gli esiti di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva.

Con il ricorso introduttivo, il Consorzio M. ha impugnato la propria esclusione, denunciando profili di illegittimità del procedimento di verifica di congruità condotto dalla Commissione che avrebbe:

– operato ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ma senza indicare gli "elementi specifici" in relazione ai quali l’offerta era apparsa anormalmente bassa;

– proceduto tardivamente all’individuazione di detti elementi avvenuta solo con la richiesta di integrazione del 29 dicembre 2009;

– disposto l’esclusione sulla base di ulteriori e diversi motivi, che non avevano formato oggetto di precedente contestazione (spese generali e utile);

– posto in essere un contraddittorio meramente formale senza consentire l’esercizio di un effettivo diritto di difesa.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Le imprese controinteressate, anch’esse costituitesi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, stante l’annullamento della delibera di aggiudicazione intervenuta nelle more della notifica del ricorso e, nel merito, hanno richiesto la reiezione delle dedotte censure.

COEDIL, con atto notificato via fax in data 23.04.10, ha proposto ricorso incidentale (con istanza di accesso all’offerta tecnica della ricorrente), deducendo:

– il mancato possesso da parte di I., consorziata indicata quale esecutrice dei lavori, delle prescritte attestazioni SOA e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

– l’omessa produzione delle dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 di due procuratori speciali di FINSECO muniti di ampi poteri di rappresentanza;

– la violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 per mancata rilevazione dell’incongruità delle giustificazioni fornite in ordine alla specificazione delle voci di costo imputate dalla ricorrente alle spese generali ed alla mancata specificazione delle particolari condizioni che permettono i livelli di costo dei materiali indicati in offerta.

Nel frattempo gli atti di gara, sono stati impugnati anche da altre concorrenti e, precisamente, dalla ditta A.P., con ricorso iscritto al n. 648/2010 RG e da CHIARO Costruzioni, con ricorso iscritto al n. 434/2010 RG.

ALER, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26 marzo 2010, è successivamente intervenuta in autotutela, annullando la delibera di aggiudicazione e riconvocando la Commissione giudicatrice per la rinnovazione delle operazioni "successive alla valutazione dell’offerta tecnica" e, una volta completata la riedizione delle operazioni di gara, con nota datata 17 settembre 2010, comunicava l’adozione della delibera n. MI/206/10 del 10 settembre 2010, con la quale era stata adottata l’aggiudicazione definitiva, nonché, l’esclusione del ricorrente "poiché le giustificazioni prodotte non sono state ritenute idonee a suffragare la congruità delle offerte".

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 ottobre 2010, la ricorrente, ha impugnato la serie provvedimentale sopravvenuta, reiterando le medesime censure già illustrate nel ricorso introduttivo.

Nella camera di consiglio dell’11 novembre 2010 la causa veniva rinviata al merito ed all’esito della pubblica udienza del 24 novembre 2010, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato gli atti della gara all’esito della quale è stata disposta la sua esclusione in virtù della ritenuta, complessiva inaffidabilità dell’offerta prodotta, caratterizzata da un elevato ribasso a fronte di soluzioni tecniche di elevato pregio e proposte migliorative di significativo valore.

Intervenuto l’annullamento della gara in autotutela a seguito di impugnativa di altro concorrente, e rinnovate da parte della Commissione le operazioni successive all’adozione dei provvedimenti annullati, la Stazione appaltante ha reiterato l’esclusione del Consorzio M., ancorandola alle stesse ragioni in precedenza addotte.

Tali ulteriori determinazioni sono state in questa sede impugnate con motivi aggiunti, replicando le medesime censure già denunciate nell’originario ricorso.

La sostanziale identità, tanto delle ragioni poste dall’Amministrazione alla base dell’impugnata esclusione che delle censure riformulate con motivi aggiunti, consente di prescindere dall’eccezione di improcedibilità del ricorso originario, definendo direttamente il merito del ricorso che è, peraltro, infondato.

Con un primo motivo, la ricorrente, in relazione all’operato della Commissione nelle sedute del 22 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010, ha dedotto la violazione dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, posto che, dal verbale del 20 gennaio 2010, si ricaverebbe che la Stazione appaltante avrebbe proceduto alla verifica di anomalia ai sensi del comma 1 della richiamata norma, che disciplina peraltro le diverse procedure di aggiudicazione al prezzo più basso.

Sotto altro profilo, lamenta che la sua offerta non ha conseguito, tanto con riferimento all’offerta tecnica quanto a quella economica, i 4/5 del punteggio massimo previsto, non consentendo, in virtù di ciò, la sottoposizione a verifica ai sensi del secondo comma dell’art. 86.

La circostanza testimonierebbe che la Stazione appaltante avrebbe operato ai sensi dell’art. 86, comma 3, in virtù del quale "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Così ricostruita la vicenda, la ricorrente denuncia che la Commissione non avrebbe previamente stabilito gli "specifici elementi" di cui all’art. 86, comma 3, in base ai quali si rendeva necessario procedere alla valutazione di anomalia.

La medesima contestazione è, altresì, oggetto del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe omesso identica pronuncia anche in sede di integrazione istruttoria disposta con le 3 note del 6 novembre 2009, aventi ad oggetto la richiesta di chiarimenti relativi alle voci dei computi metrici di progetto.

L’individuazione di detti specifici profili sarebbe dunque intervenuta unicamente in occasione dell’integrazione del 29 dicembre 2009, ponendo in essere un’inversione logica del procedimento mediante l’adozione di una motivazione postuma formulata a verifica delle offerte già espletata.

La dette censure sono infondate.

La decisione di procedere a verifica di anomalia costituisce facoltà non rinunciabile della Stazione appaltante che, a fronte di qualsiasi elemento avente portata, anche solo indiziante, ha il preciso potere – dovere di verificare l’affidabilità complessiva dell’offerta.

Nel caso di specie, scontato l’evidente refuso in cui è incorsa l’Amministrazione, ove ha menzionato il comma 1 dell’art. 86, ed esclusa la ricorrenza dell’operatività della fattispecie di cui al comma 2, la verifica è stata condotta ai sensi del comma 3 che, in aderenza al principio sopra illustrato, delinea un potere di verifica non tipizzato, i cui presupposti sono lasciati ad un lato apprezzamento della Stazione appaltante che, coerentemente ai principi vigenti nella materia che qui ci occupa, si connota di ampi margini di discrezionalità tecnica.

La norma in questione inoltre, pur ancorando il potere alla configurabilità di "elementi specifici" non richiede che questi debbano necessariamente essere oggetto di un’espressa formulazione ben potendo essi essere desunti dalla natura degli approfondimenti posti in essere e dal tenore delle richieste di integrazione avanzate e dalle risposte a queste fornite.

Nel caso di specie, già nella seduta dell’8 ottobre 2009, dedicata all’esame di progetti tecnici delle concorrenti, la Commissione, aveva dato atto che "in questa fase di esame si rileva che delle offerte, in alcune loro parti, hanno adottato soluzioni tecnologiche oltremodo sofisticate e/o di tipo esclusivo le quali, in prospettiva della gestione e della manutenzione, richiederebbero un costo eccessivamente oneroso".

Nel corso della seduta del 22 ottobre 2009, presa cognizione delle offerte economiche, la Commissione decideva di sospendere "la seduta affinché si provveda ad esaminare le giustificazioni a corredo dell’offerta presentate dalle imprese che hanno effettuato un ribasso risultato anomalo e per valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse".

In sede di integrazione, con note del 6 novembre 2009, l’Amministrazione rappresentava la necessità di integrare la documentazione con le "giustificazioni e sommatoria importi per opere relative alle voci prezzo contenute nei computi metrici di progetto ritenute maggiormente significative" indicando le voci di costo interessate.

L’ampiezza della disposta integrazione ed il riferimento ad un numero significativo di elementi di costo, lungi dal testimoniare la genericità della richiesta o una scarsa consapevolezza della Commissione circa gli effettivi profili critici dell’offerta, manifesta, a parere del Collegio, la sussistenza di serie perplessità sull sua effettiva affidabilità nel suo complesso, rendendo palese che il profilo necessariamente da chiarire atteneva senza riserve alla dubbia congruità dell’importo offerto in relazione ai contenuti di pregio tecnico della prestazione prospettata.

Quanto alla suddetta fase procedimentale, ove pure potesse condividersi la rappresentazione della vicenda operata dalla ricorrente, alcun pregiudizio sarebbe per ciò solo riconducibile in via diretta ed immediata nei suoi confronti, ove si rifletta che l’anomalia della sua offerta è stata individuata soltanto il 29 dicembre 2009 e, cioè, non soltanto prima dell’impugnata esclusione,ma anche in data precedente al contraddittorio orale del 12 gennaio.

Con la nota del 29 dicembre, infatti, era stato precisato al Consorzio che avrebbe dovuto "fornire ulteriori giustificazioni in ordine agli elementi riportati" in una scheda allegata contenente l’elencazione dei seguenti aspetti ritenuti rilevanti:

– "differenze tra le quantità dei preventivi allegati, rispetto alle quantità delle offerte e delle analisi";

– "mancanza, nei preventivi allegati, delle indicazioni di marche e modelli dei materiali";

– "mancata corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle soluzioni migliorative e/o integrative proposte in sede di offerta tecnica, rispetto ai preventivi ed alle analisi delle giustificazioni trasmesse".

Soltanto all’esito del ricordato incontro e del contraddittorio in quella sede instaurato è stato dunque espresso il conclusivo giudizio di inattendibilità dell’offerta. che ha determinato l’esclusione del ricorrente, per cui la procedura seguita è conforme al paradigma normativo.

Per le medesime considerazioni sopra svolte va respinto anche il terzo motivo di ricorso con il quale, è stata denunciata l’illegittimità, oltre che la tardività, della motivazione dell’impugnata esclusione assunta nel verbale del 20 gennaio 2010, nel corpo del quale è stato richiamato quello del 22 ottobre 2009 nella parte in cui la Commissione "a causa dei ribassi elevati offerti, ha ritenuto inoltre opportuno esaminare le giustificazioni prodotte…dal Raggruppamento Temporaneo costituito dal CONSORZIO NAZIONALE COOP. DI PROD. E LAV. CIRO M. di Ravenna e F. di Napoli", ritenendo che il riferimento all’entità del ribasso risulti inidoneo ad integrare uno "specifico elemento" rilevante ai sensi dell’art. 86, comma 3.

Con riferimento alla contestata legittimità della sottoposizione a verifica, stante il mancato raggiungimento del 4/5 del punteggio massimo alcuna violazione del comma 3 dell’art. 86 può essere rilevata. così come non è in discussione che la Commissione non sia ricorsa all’applicazione del comma 2 della medesima disposizione.

Con il quarto motivo di ricorso, si contesta nuovamente che la Commissione, solo con la nota del 29.12.09 avrebbe chiarito le ragioni poste alla base del sospetto di anomalia ("differenze tra le quantità dei preventivi allegati, rispetto alle quantità delle offerte e delle analisi"; "mancanza, nei preventivi allegati, delle indicazioni di marche e modelli dei materiali"; "mancata corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle soluzioni migliorative e/o integrative proposte in sede di offerta tecnica, rispetto si preventivi ed alle analisi delle giustificazioni trasmesse") procedendo alla relativa trattazione in sede di contraddittorio (verbali 5, 6 e 7, ciascuno riferito ad un lotto di gara) e formulando la reale motivazione dell’esclusione, fondata su diversi profili, nei successivi 3 verbali redatti nella medesima giornata (verbali n. 12, 14 e 17, anche in questo caso, uno per ciascun lotto).

L’illegittimità di tali verbali, che viene riferita anche al ridotto contesto temporale nell’arco del quale si sarebbero compiute le operazioni ivi descritte, determinerebbe in via derivata l’illegittimità del verbale del 20 gennaio 2010 e di tutti gli atti conseguenti per violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplinanti il procedimento di verifica dell’anomalia.

La detta censura è parimenti infondata.

La procedura seguita dalla Commissione è stata, invero, rispettosa della scansione procedimentale delineata dal Codice dei contratti che, all’art. 87, comma 1, dispone che "quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88";prescrive, poi, il successivo art. 88 che "la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni" e qualora "non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti" (comma 1 bis).

Detti adempimenti l’Amministrazione ha, invero, posto in essere con le richieste del 6 novembre 2009 e del 29 dicembre 2009. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 88, "prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile".

A tale prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dal deducente, è stata data attuazione in data 12 gennaio 2010.

Il Consorzio lamenta ancora che, in sede di contraddittorio, la Commissione avrebbe repentinamente mutato strategia, tralasciando le precedenti contestazioni (che avrebbe considerate come superate) e appuntando i propri rilievi su aspetti che non sarebbero stati oggetto di precedente confronto, quali l’esiguità delle spese generali e dell’utile di impresa: la prima, dichiarata nell’11%, non terrebbe conto delle "particolari condizioni di onerosità" e delle "aliquote convenzionali di legge", mentre "l’utile valutato in misura ridotta a 4% determina significative criticità nella gestione del contratto d’appalto".

Siffatto inconsueto comportamento avrebbe leso i diritti di difesa del ricorrente che non sarebbe stato posto in condizione di contraddire compiutamente in ordine agli specifici profili.

Anche detto ordine d’idee va disatteso, trascurando di considerare che in sede di contraddittorio, oggetto di contestazione è stata la globale inattendibilità dell’offerta e la incongruità degli importi offerti in relazione alle caratteristiche delle prestazioni richieste, con particolare riferimento alle concrete modalità di realizzazione dei lavori.

Occorre dunque per tale aspetto riassumere i termini del contraddittorio svoltosi in data 12 gennaio 2010 sulla base dei verbali in quella sede redatti non senza sottolineare la totale ininfluenza delle suggestive considerazioni svolte quanto ai tempi indubbiamente serrati di verbalizzazione (6 verbali in una sola giornata di seduta).

Mette conto, invece, porre in evidenza che la Commissione all’esito dell’incontro, ha verbalizzato che:

– "si prende atto della scelta di raggruppare, nei preventivi presentati, le quantità dei materiali delle opere principali, con quelle delle opere principali"

– "sono stati forniti dalla ditta, a seguito di esplicita richiesta, i preventivi riportanti le marche ed i modelli di alcuni dei principali materiali che l’impresa intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto"

– "permangono modeste differenze tra le migliori offerte in sede di offerta tecnica rispetto a quelle presentate nell’offerta economica. Non è stata riportata la quantificazione economica relativa al diverso tipo di ascensori proposti tra le migliorie".

Da quanto suesposto, il ricorrente trae la conclusione che la Commissione avrebbe considerato superati i profili di criticità precedentemente contestati, ma la sua affermazione non trova conferma alcuna, dovendosi sottolineare che con i medesimi verbali nn. 12, 14 e 17 la Commissione, fatte le dette premesse, ha ben chiarito che "dalla verifica delle giustificazioni presentate, si rileva che l’impresa,nel formulare l’analisi dell’offerta, non ha tenuto conto delle particolari condizioni di onerosità che incidono in misura significativa sulle spese generali, oltretutto esposte nella misura dell’11% e, quindi, inferiori alle aliquote convenzionali di legge e non analizzate dall’impresa"

Quanto alle particolari condizioni, queste sono state oggetto di individuazione nei seguenti termini:

– la mobilità dell’inquinato con i conseguenti oneri anche causati da ritardi delle attività stesse per le problematiche derivanti dai rapporti con l’utenza nonché per le interferenze tecniche – operative del programma di mobilità;

– lo spostamento provvisorio delle cantine e delle cellette di solaio;

– la ridotta disponibilità di spazi per la logistica di cantiere considerata la complessità dei lavori stessi.

Contrariamente a quanto illustrato nel ricorso l’originaria contestazione è dunque palesemente rimasta ancorata alla ritenuta inaffidabilità dell’offerta.

L’affermata insufficienza degli importi preventivati per le spese generali e l’utile d’impresa, non integrano, infatti, gli estremi di una contestazione di assoluta incongruità dei valori in argomento sul piano astratto, ma consegue specularmente a un meditato giudizio comparativo fra detti importi e i diversi costi stimati dalla Commissione quale sottostima di quelli illustrati dall’Impresa e rilevati sin dalle prime fasi della procedura.

Rafforza la conclusione cui si perviene sulla base della lettura dei suddetti verbali il fatto che, alle puntuali osservazioni mosse, la Commissione ha associato le indubbie, obiettive peculiarità dell’appalto comportante, non già una costruzione ex novo su un’area scoperta, ma una serie di interventi complessi da operare in edifici abitati con necessita di prevedere interferenze e difficoltà obiettive non trascurabili in fase di esecuzione.

Come correttamente verbalizzato, "tutto ciò concorre ad incrementare in misura onerosa, non quantificata dall’impresa la quota di spese generali che si dovranno sostenere nell’esecuzione dell’appalto la cui durata è prevista in 4 anni"

"Peraltro la segnalata volontà di riduzione del tempo contrattuale" ha precisato ulteriormente la Commissione, "non è coerente con le disposizioni contenute nella documentazione di gara relativa al piano di mobilità concordato con l’utenza. Per tali ragioni l’utile valutato in misura ridotta al 4% determina significative criticità nella gestione dell’appalto quali:

– il peggioramento delle condizioni di sicurezza;

– blocchi e/o rallentamenti dei lavori;

– minor qualità delle caratteristiche tecnico – prestazionali dei manufatti e delle lavorazioni".

Nel merito tecnico di tali puntuali rilievi il ricorrente non fornisce peraltro alcun elemento capace di farne disattendere l’obiettiva attendibilità, avendo optato per la sola deduzione di violazioni di ordine procedimentale, peraltro respinte nella motivazione che precede.

Con il quinto motivo è stata lamentata la violazione del principio del contraddittorio, affermando che l’incontro del 12 gennaio 2010 si sarebbe risolto in una "mera finzione" con possibilità solo di allegare alcune note.

In particolare si rileva che:

– il verbale n. 5 è stato aperto alle ore 10.40 e si è concluso dopo 10 minuti;

– il verbale n. 6 è stato aperto immediatamente dopo e si concluso dopo 5 minuti;

– il verbale n. 7 è stato aperto alle ore 11.05 e si è concluso dopo 15 minuti.

Anche questa censura è, tuttavia, infondata.

In disparte ogni considerazione sul fatto che le verbalizzazione in esame afferivano a 3 lotti di gara e, pertanto, non potevano che avere, relativamente a ciascun profilo trattato, i medesimi contenuti essendo identiche le contestazioni al Consorzio ricorrente, deve precisarsi che non è consentito, in questa sede, porre in discussione le risultanze dei verbali in quanto documenti idonei, sino a querela di falso, a far fede delle operazioni ivi descritte e di quanto i commissari affermano essere avvenuto in loro presenza.

Con il sesto motivo di ricorso, il Consorzio, reiterando il travisamento già oggetto di disamina, contesta nuovamente il giudizio formulato in ordine alla congruità delle spese generali e dell’utile di impresa richiamando il passo del verbale ove la Commissione rileva che "l’utile valutato in misura ridotta a 4% determina significative criticità nella gestione del contratto d’appalto quali: il peggioramento delle condizioni di sicurezza; blocchi e/o rallentamenti dei lavori; minor qualità delle caratteristiche tecnicoprestazionali dei manufatti e delle lavorazioni"

La censura è infondata.

Si è già chiarito in precedenza che nessun giudizio sulla incongruità in sé delle percentuali dichiarate è mai stato formulato dalla Commissione che si è limitata a valutare detti importi unicamente in relazione all’entità delle sottostime dei costi rilevate.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

L’infondatezza del gravame principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione incidentale.

La peculiarità delle questioni esaminate induce il Collegio a compensare integralmente le spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

respinge il ricorso principale;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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