T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 68 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

R.M. Srl, titolare di concessione n. 900211 del 21 marzo 1994 per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale, che si avvale dell’impianto sito in Roncola (BG) operante sulla frequenza di 87,500 MHz, ha lamentato interferenze provenienti dall’impianto sito in Montevecchia (LC), di pertinenza di V.R.I. Spa che, si afferma in ricorso, non dovrebbe essere attivo, stante un precedente provvedimento di disattivazione adottato dall’allora Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche in data 30 ottobre 1985.

Detto provvedimento, già impugnato ed annullato dal TAR con sentenza n. 646/1986, successivamente annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1510/1997, dovrebbe a parre dell’istante tuttora esplicare i propri effetti e comportare, in virtù dei richiamati esiti processuali, la disattivazione dell’impianto oggi esercito dalla controinteressata.

Sulla base di tale presupposto, la ricorrente, con nota del 4 marzo 2010, ha diffidato il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni a procedere alla disattivazione già disposta in esecuzione della citata pronunzia del Consiglio di Stato.

Preso atto dell’inerzia dell’Ammistrazione, con il presente ricorso, Radio M. ha impugnato, ex art. 21 bis della L. n. 241/1990, il silenzio – inadempimento del Ministero, deducendo:

– la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 32 ter del D.Lgs. n. 300/1999 per l’omessa conclusione con provvedimento espresso del procedimento attivato con la diffida del 4 marzo 2010 che, si sostiene, avrebbe dovuto determinare la disattivazione dell’impianto contestato in esecuzione della citata pronunzia del Consiglio di Stato o, in alternativa, la revoca del precedente provvedimento di disattivazione;

– la violazione dell’obbligo di conformarsi alla citata sentenza n. 1510/1997, che avrebbe imposto all’Amministrazione di dar corso al provvedimento di disattivazione originariamente adottato senza la mediazione di alcuna valutazione discrezionale.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha opposto l’infondatezza del gravame, rappresentando che la situazione interferenziale contestata aveva già costituito oggetto di precedente corrispondenza nel corso della quale erano stati puntualmente chiariti i profili di interesse della ricorrente.

Virgin Radio, proprietaria dell’impianto di Montevecchia, acquistato da Radio 24 in data 7 maggio 2007, anch’essa costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente:

– la prescrizione dell’azione, sostenendo che, con riferimento alla mancata esecuzione della ridetta sentenza n. 1510/1998, la ricorrente avrebbe dovuto, nei termini, proporre ricorso per l’ottemperanza;

– l’inammissibilità del ricorso perché, pur agendo avverso il silenzio dell’Amministrazione, la ricorrente avrebbe in realtà chiesto l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale;

– l’inammissibilità per carenza di legittimazione, in quanto all’epoca del provvedimento di disattivazione del 1985 risultavano interferite le trasmissioni di un diverso soggetto (la RAI), tanto che Radio M. non sarebbe mai stata parte dei giudizi precedentemente intervenuti.

Nel merito rilevava l’infondatezza della domanda sostenendo che l’Amministrazione, già nel 2005, in esito ad analoga richiesta della ricorrente, aveva chiarito le ragioni della mancata attuazione del provvedimento di disattivazione.

Nella camera di consiglio del 24 novembre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve dichiararsi, in questa sede, inammissibile la domanda si esecuzione della sentenza n. 150/1998 del Consiglio di Stato, stante l’estraneità della pretesa azionata all’oggetto del giudizio attivato ex art. 21 bis della L. n. 241/1990, nell’ambito del quale. il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente circa la legittimità o meno del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte della sollecitazione di parte ricorrente del 4 marzo 2010.

Quanto alle pretese interferenze dell’impianto di proprietà della controinteressata Virgin Radio in danno delle trasmissioni della ricorrente Radio M., in relazione alle quali si lamenta il silenzio dell’Amministrazione qui impugnato, si rileva che la questione era già stata oggetto di pregressa ed esaustiva corrispondenza intercorsa fra quest’ultima e la ricorrente, nel corso della quale era stato chiarito che l’ordinanza di disattivazione risalente al 1985 originava da un diverso contesto fattuale e normativo, attualmente superato: l’impianto di Virgin Radio (all’epoca, al pari dell’impianto di Radio M., attivato ed esercito da Radio Radicale), operava, infatti, sulla diversa frequenza di 87.750 Mhz, interferendo con le trasmissioni di altro impianto della RAI operante sul canale C in frequenza 8188 Mh, oggi non più utilizzato.

Già in data 30 settembre 2005 Radio M. rappresentava la portata interferenziale dell’impianto di Montevecchia operante in frequenza 87.500 Mhz e in esito a tale segnalazione l’Ispettorato Territoriale della Lombardia (ITL) aveva affermato che "l’Ordinanza CCTT/A/17056/85/M del 30/10/85 a cui fa riferimento codesta emittente è stata emessa dall’allora Direttore dl Circolo delle Costruzioni T.T. per una interferenza generata dall’impianto sito in località Montevecchia, allora operante sulla Freq. 87.750 Mhz ai danni del 1° canale TV Rai di Torino/Eramo operante dal Mte Quadrone (VC) sul canale C freq. 8188 Mhz" precisando che "come certamente è noto il canale C non è più da tempo utilizzato per le trasmissioni televisive, essendosi nel corso degli anni pianificato un sistema di allocazione dei vari servizi di comunicazione via etere attribuendo alle trasmissioni radiofoniche in esclusiva la banda 87.5108 Mhz".

L’inesistenza di una illegittima situazione di interferenza provocata dalle emissioni di Virgin Radio era, altresì, nota alla ricorrente in virtù degli esiti processuali maturati innanzi al giudice ordinario.

La ricorrente, infatti, a tutela delle radioemissioni del proprio impianto di Roncola, aveva già in passato proposto ricorso ex art. 669 ter c.p.c. respinto dal Tribunale di Milano con provvedimento del 23 ottobre 2006, confermato in sede di reclamo in data 24 gennaio 2007, sul presupposto che fosse l’impianto di Radio M. ad essere non conforme alle caratteristiche censite ex art. 32 della L. n. 223/1990 in relazione alle quali l’emittente radiofonica era stata a suo tempo autorizzata.

Con successivo atto di citazione notificato dall’odierna ricorrente il 16 novembre 2007 a Radio 24, la medesima questione era stata nuovamente sottoposta al vaglio del Tribunale Ordinario di Milano ed il relativo giudizio (nel quale era stata chiamata in causa l’odierna controinteressata) si era concluso con sentenza della Sezione I(depositata agli atti del presente giudizio in data 23 novembre 2010) con la quale si è statuito che "i fatti costitutivi della domanda dell’attore non sono provati": come emerso, infatti, dalla CTU in quella sede disposta, "l’odierna convenuta operava ed opera nel pieno rispetto dei titoli abilitativi" mentre è la stessa ricorrente, Radio M., "ad operare con sistema, modalità e postazione diversa da quella originariamente censita e che tali variazioni possono essere causali con riferimento alle interferenze accertate e lamentate".

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda la domanda di esecuzione della sentenza n. 1510/1998 e respinto quanto alla domanda di accertamento di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, stante l’inesistenza della lamentata inerzia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. in favore della controinteressata ed Euro 1.500,00 in favore dell’Avvocatura dello Stato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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