Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 18-01-2011, n. 1070

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avente ad oggetto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta, nei confronti dell’odierno ricorrente, per violazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 per avere concorso, con tre maggiorenni, nella detenzione illecita a fini di spaccio di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a circa kg.1,600.

Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, mediante il difensore deducendo vizio di motivazione da rinvenirsi nel fatto che il provvedimento impugnato è lacunoso e contraddicono specie con riferimento all’adeguatezza della misura imposta.

Infatti, lo stesso Tribunale osserva che l’effettivo inserimento del minore nel contesto criminoso potrà essere chiarito solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

Inoltre, il Tribunale dimentica che il principio ispiratore del sistema è quello di allontanare e proteggere il minore per quanto possibile e si richiamano le dichiarazioni del coindagato E. che lumeggiano la posizione di un minorenne coinvolto suo malgrado nell’illecito traffico.

Si richiama, poi, l’attenzione sull’assoluta incensuratezza e primarietà del C. oltre che sulla impossibilità che questi reiteri i fatti o inquini le prove in costanza di custodia in carcere degli altri coindagati.

Il provvedimento impugnato, invece, è del tutto sfornito di motivazione a riguardo come pure a proposito della possibilità di percorsi giurisdizionali alternativi e della prospettiva, per il minore, di svolgere un’attività lavorativa.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Le ragioni per tale declaratoria sono molteplici e vanno rinvenute, sia, nel fatto che il presente ricorso è meramente reiterativo di analoghi motivi di riesame ai quali i giudici hanno dato ampia ed adeguata replica, sia, nel fatto che i rilievi che vengono mossi puntano ad ottenere, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione dei dati fattuali.

In realtà, come è agevole desumere dallo stesso provvedimento impugnato, già dinanzi al collegio di cui all’art. 309 c.p.p., il ricorrente aveva sviluppato la tesi che si era in presenza di soggetto minorenne che non avrebbe potuto delinquere ulteriormente in considerazione del perdurante stato di detenzione dei suoi coindagati.

Orbene, in proposito, i giudici hanno puntualmente replicato osservando che "le modalità della commissione del fatto e l’entità dello stupefacente rinvenuto fanno ritenere che il ragazzo sia non episodicamente inserito in un contesto ambientale… che adotta condotte evidentemente criminose".

Nè si ravvisa contraddizione alcuna nel fatto che – anzi, giustamente – il Tribunale per il Riesame abbia rinviato ad un momento processuale successivo la semplice precisazione di un ruolo che, però, allo stato appare già indiscutibilmente esistente.

A tale stregua, avendo i giudici già motivatamente esaminato ed argomentato motivi identici a quelli qui proposti, ne discende che quelli qui in esame devono essere considerati non specifici ma soltanto apparenti "in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (sez. 5^, 27.1.05, Giagnorio, rv. 231708).

Aggiungasi il rilievo che, nel loro complesso, tutte le argomentazioni del ricorrente – anche solo come vengono sopra riassunte – si risolvono in un chiaro invito a questa S.C. ad esaminare nuovamente il complesso degli elementi indiziari al fine di trame conclusioni diverse e più favorevoli.

Ciò è, però, errato e non ammissibile in questa sede ove è sufficiente verificare la adeguatezza e la logica della motivazione fornita e dove risulta ininfluente la possibilità di dare degli stessi elementi una lettura alternativa, sia pure logica (ex multis sez. 1^, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2^, 11.1.07, Messina, Rv.

235716).

Nello specifico, poi, non si può che ribadire che la decisione impugnata risulta congruamente motivata anche in punto di esigenze cautelari al cui riguardo si valuta espressamente la eventualità di applicare una misura custodiale meno severa, escludendola sul rilievo che, per il collocamento in comunità, non vi era stata neppure alcuna dichiarazione di disponibilità da parte dell’interessato e che, quanto alla permanenza in casa, essa era sconsigliata dalla "accertata incapacità dei genitori nel sorvegliare condotte di tale rilievo adottate dal figlio, per non dire della sussistenza per il padre di precedenti penali gravi, per altro per reati della stessa indole di quelli per cui è indagato il figlio".

Alla presente declaratoria di inammissibilità, non segue alcuna condanna a spese trattandosi di procedimento contro minorenne (s.u.

31.5.00, Raduiovic, Rv. 216704).

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 c.p.p. e ss. dichiara inammissibile il ricorso e Visto l’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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