Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 18-01-2011, n. 1068 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha accolto l’appello del P.M. ed ha disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, la misura degli arresti domiciliari in relazione all’accusa di avere concorso con D.D.G., O., P. e D.D.V. nella detenzione a vario titolo circa 39,379 kg di hashish e circa 1,38 kg di marijuana.

Dopo che, per tale accusa, aveva emesso (rispettivamente in data 5 ed 8 marzo 2010) ordinanze impositive di custodia cautelare in carcere nei confronti dei coindagati del M., in data (OMISSIS), il G.i.p. ha respinto una richiesta diretta alla emissione di un’analoga misura nei confronti dell’odierno ricorrente, sul presupposto che, pur essendovi gravi indizi di colpevolezza a carico di tale indagato, non vi fossero, però esigenze cautelari (nè, di evitare il pericolo di reitera – visto lo stato di custodia degli altri ed il ruolo marginale di M., incensurato e con una stabile attività – nè, di evitare un pericolo di inquinamento – non potendosi qualificare come tali le, pur inverosimili, dichiarazioni rese dal M. al difensore di P.).

Come detto, il Tribunale per il Riesame, in accoglimento dell’appello del P.M., ha ribaltato detta decisione contro la quale ha proposto ricorso il difensore dell’indagato deducendo:

1) violazione di legge in relazione alla incompletezza degli atti trasmessi al Tribunale per il Riesame. Si fa, infatti, notare dal ricorrente – come già avvenuto dinanzi al Tribunale per il Riesame – che la difesa del M. non era mai stata nella condizione di conoscere il contenuto delle ordinanze cautelari riguardanti i coindagati perchè -contrariamente a quanto asserito dal P.M. nell’inviare degli atti al Tribunale per il Riesame (di trasmettere, cioè, l’intero fascicolo, di merito, contraddistinto dal n. 9236/09) – in realtà, il fascicolo 152/09 M.C.P., nel quale il fascicolo di merito è stato trasfuso in copia, non contiene quelle ordinanze. Nè vale – asserisce il ricorrente – l’affermazione del Tribunale secondo cui quelle ordinanze sarebbero state "a disposizione delle parti presso la cancelleria di questo ufficio" (lo stesso Tribunale per il Riesame n.d.r.) anche perchè, si soggiunge, il M. venne a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico solo con l’avviso della cancelleria del Tribunale per il Riesame della fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’appello del P.M..

Ergo, il semplice fatto che dette ordinanza, sicuramente antecedenti, si trovassero presso il Tribunale per il Riesame non equivale a farle ritenere nella disponibilità della difesa del M.;

2) violazione di legge con riferimento alla "mancanza della prova della partecipazione alla fase delle trattative per il trasporto della droga e, quindi, del pericolo di reiterazione". Si dice, infatti, che giustamente l’ordinanza del G.i.p. aveva evidenziato l’assenza di elementi concreti atti ad indicare un attuale e stabile inserimento del M. nel traffico degli stupefacenti mentre il Tribunale afferma il contrario tautologicamente. Al contempo, in punto di pericolo di inquinamento, mentre il G.i.p. aveva giustamente escluso che le dichiarazioni (pur inverosimili) di M. al difensore di P., integrassero un caso di inquinamento probatorio, il Tribunale, sul punto, opera un salto logico argomentando da quelle dichiarazioni un pericolo di reitera asserendo che esse erano ispirate dalla speranza di compiere ulteriori affari illeciti.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Sia pure con doverose puntualizzazioni, il primo motivo di ricorso si rivela fondato ed assorbente.

E’, infatti certamente censurabile la decisione impugnata nella parte in cui assume che le ordinanze cautelari a carico dei coindagati di M. erano da considerare "note" e "nella disponibilità" della difesa di M. sul semplice presupposto che trattavasi di atti presenti nella cancelleria di quel Tribunale per il Riesame che se ne era occupato.

A tale stregua, però, il vizio da cui il provvedimento impugnato è affetto non concerne – come qui dedotto – la "mancata trasmissione" di atti da parte del P.M., bensì il fatto che la motivazione del Tribunale si basa sulla evocazione di atti non presenti nel fascicolo e che non possono essere ritenuti conosciuti dalla parte solo perchè (effettivamente) già esaminati da quel Tribunale (ma) nell’ambito del riesame di diverse posizioni processuali (peraltro, in epoca persino antecedente il momento in cui le indagini si sono indirizzate verso il M. ed il P.M. ha esteso verso quest’ultimo la richiesta di misura cautelare).

Nè vale la circostanza, in sè, che il Tribunale per il Riesame abbia, nel provvedimento impugnato, fatto ampli richiami a quella ordinanza perchè si è trattato pur sempre di evocazione di atti non conosciuti dalla parte cui vengono opposti e che – ripetesi – non poteva acquisirne la disponibilità sulla base del solo dato della esistenza presso la cancelleria del Tribunale per il Riesame di fascicoli riguardanti tali (diversi) soggetti.

E’ del tutto evidente che, nella specie, la "scollatura" si è verificata per la banale ragione che il P.M., il G.i.p. e lo stesso Tribunale per il Riesame, nel vagliare la posizione di M., erano già a conoscenza delle pregresse considerazioni e di tutto il materiale documentale formatosi nell’esaminare le posizioni dei coindagati di M. (già raggiunti da misura cautelare).

Non vi è dubbio, però, che il Tribunale per il Riesame ha errato quando, nel motivare, ha fatto richiamo ad atti che erano senz’altro nel "proprio" patrimonio conoscitivo (oltre che nella sua agevole disponibilità) prescindendo, però, dal fatto che altrettanto non poteva dirsi per la difesa del M..

Non è, quindi, pertinente pronunciarsi sulla validità degli argomenti che il Tribunale per il Riesame riprende dalle altre ordinanze cautelari per giustificare la presente decisione trattandosi di atti che avrebbero dovuto essere noti, nella loro interezza, anche dalla difesa di M. cui vengono opposti.

Si impone, pertanto, un annullamento dell’ordinanza impugnata (la cui motivazione è viziata per le ragioni appena esposte) con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 c.p.p. e segg. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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