Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1067 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza emessa il 18/06/010 provvedendo a seguito di sentenza Corte di Cassazione 02/04/2000, sull’appello, ex art. 310 c.p.p., proposto da E.S. M. avverso l’ordinanza resa in data 19/04/010, con la quale il Gip del Tribunale di Pesaro aveva respinto l’istanza di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dallo stesso giudice con ordinanza rese l’01/09/09 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per fatti avvenuti in (OMISSIS) ed in zone limitrofe nel corso dell’anno 2008 – respingeva l’appello.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie – non essendo intervenuta l’ordinanza del Tribunale di Firenze nei termini di cui all’art. 309 c.p.p.; il tutto in ordine alla originaria istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere, disposto dal Gip in data 01/09/09 nei confronti di E.S. M. – la misura della custodia cautelare in carcere, aveva perso efficacia.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Gip del Tribunale di Pesaro con ordinanza emessa l’01/09/09, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, fra gli altri, di E.S.M. indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 05/10/09, respingeva la richiesta di riesame proposta da E.S.M..

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 02/04/010 annullava, con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame, la citata ordinanza del 05/10/09 per violazione del diritto di difesa non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell’indagato, avv. Carloni, del rinvio dell’udienza camerale dal 30/09/09 al 05/10/09.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 02/04/010, la difesa di E.S.M., presentava al Gip del Tribunale di Pesaro istanza di revoca della originaria ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’01/09/09, per intervenuta perdita di efficacia del provvedimento, ex art. 309 c.p.p., comma 10.

Il Gip, con provvedimento del 19/04/010, respingeva l’istanza de qua.

Il Tribunale di Firenze – decidendo sull’appello, ex art. 310 c.p.p., proposto da E.S.M. avverso la predetta ordinanza del 19/04/010, respingeva il gravame.

La difesa di E.S.M. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Firenze ha congruamente motivato la decisione con valutazioni immuni da errori di diritto.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola eccezione processuale di perdita di efficacia della originaria misura cautelare – sono infondate.

La prima ordinanza del Tribunale di Firenze del 05/10/09 – essendo pervenuti gli atti in data 24/09/09 – è stata emessa tempestivamente, nel termine di gg. 10, di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, posto che l’ultimo giorno di scadenza 04/10/09 era giorno festivo (Domenica).

Il fatto, poi, che detta ordinanza sia stata annullata con sentenza della Corte di Cassazione del 02/04/010, per omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza del 30/09/010 al 05/10/010, non elimina la originaria tempestività della decisione intervenuta il 05/10/09.

Peraltro, va osservato, ad abundantiam, che avendo la Corte di Cassazione annullata l’ordinanza del 05/10/09 con rinvio, la questione attinente all’asserita violazione del termine di gg. 10 ex art. 309 c.p.p., comma 10, è ormai preclusa dal giudicato cautelare.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto E.S. M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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