Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1066 Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza emessa il 22/06/010 – provvedendo, fra l’altro, sull’istanza di riesame avanzata da G.G. avverso l’ordinanza disposta dal Gip del Tribunale di Verona del 09/06/010, con cui era stata applicata nuovamente nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere (misura così rinnovata, per il predetto G., avendo l’originaria ordinanza del 05/05/010 perso l’efficacia nei suoi confronti per vizi procedurali) e ciò in relazione a più fattispecie del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 11 e art. 8, n. 7 – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione sia ad eccezioni di rito sia a doglianze inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. G. G., con dichiarazione del 24/11/010, rinunciava al ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591 c.p.p., lett. d). Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da G.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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